La regola di san Benedetto/Capitolo 46

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Di coloro che fallano in altre cose. CAP. 46.°

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Di coloro che fallano in altre cose. CAP. 46.°
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Di coloro che fallano in altre cose.

CAP. 46.°


Se alcuno occupato in qualsivoglia lavoro, nella cucina, nella celleraria, nella dispensa, nel forno, nell’orto, in qualunque mestiere o in qualsiasi luogo, commette fallo, o rompe qualcosa, o la perde, o cade in alcuno [p. 90 modifica]anche lievissimo mancamento; s’egli subito non va a soddisfare, svelando il suo fallo, innanzi all’Abbate, o alla Comunità; conosciuto che sia ciò per altro modo, venga sottoposto a maggiore ammenda. Che se il peccato dell’anima è secreto, lo manifesti solo all’Abbate o ai padri spirituali; i quali sappiano curare le proprie ed altrui ferite, senza scoprirle e publicare.