Legge regionale Friuli - Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26 Riordino del sistema Regione-Autonomie locali

Da Wikisource.
Regione Friuli-Venezia Giulia

2014 Legge regionale Friuli - Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26 Riordino del sistema Regione-Autonomie locali Intestazione 24 dicembre 2015 25% Da definire

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26


Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

1

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Art. 2

(Assetto istituzionale)

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge.

2. L'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

Art. 3

(Principi)

1. La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità locali, si realizza attraverso: a) la partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali più prossimi alle comunità locali; b) la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo; c) l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la sostenibilità della spesa; d) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite; e) la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

TITOLO II

PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

CAPO I

PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE


Art. 4

(Piano di riordino territoriale)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5.

2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni; b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane; c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali; d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria; e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.

3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1: a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermine; b) i Comuni di cui all'articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.

6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.

7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 4 bis

(Regime differenziato per la valle del fiume Fella)

1. In considerazione delle peculiarità geografiche del territorio della valle del fiume Fella e in deroga ai criteri e al procedimento disciplinato dall'articolo 4, il Piano di riordino territoriale prevede la costituzione di un'Unione comprendente i Comuni già appartenenti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale, soppressa per effetto della costituzione dei Comprensori montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33. 2

CAPO II

COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI


Art. 5

(Unioni territoriali intercomunali)

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 3 Art. 6

(Modalità di adesione alle Unioni)

1. L'adesione a un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. 2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42.

3. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni.

3 bis. Il termine di cui al comma 3 non trova applicazione per i Comuni che aderiscano ad altra Unione confinante ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle rispettive Assemblee.

4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.

5. Ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione non risulti, in forma consolidata per l'Unione e per i Comuni a essa aderenti, il conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nell’esercizio dei servizi e delle funzioni di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.

6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni a decorrere dal 2016, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare e dalle Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.

7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio, decorrente dal 2016, di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.

8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7. 4

Art. 7

(Disposizioni per la costituzione delle Unioni)

1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro il 31 ottobre 2015.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro cinquanta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto .

5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato. 5 Art. 7 bis

(Fusioni delle Unioni)

1. Al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché per ottenere l'esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni di cui all'articolo 7.

2. Le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive Assemblee.

3. Il progetto di fusione è trasmesso alla Giunta regionale per l'aggiornamento, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, del Piano di riordino territoriale entro i successivi novanta giorni.

4. Le Unioni promotrici del progetto di fusione provvedono ad attuarlo entro novanta giorni dall'aggiornamento del Piano di riordino territoriale.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015

CAPO III

PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI


Art. 8

(Programma annuale delle fusioni di Comuni)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all' articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 ( Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.

3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003 .

4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.

5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.

6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 5/2003 .

7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.

8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1: a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti; b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti; c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento. 6 Art. 9

(Variazione di Unioni a seguito di fusioni di Comuni)

1. Nel caso in cui fusioni di Comuni appartenenti a diverse Unioni comportino identità territoriale fra Comune e Unione, non si applica il regime penalizzante di cui all'articolo 42.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

CAPO I

AUTONOMIA NORMATIVA


Art. 10

(Statuti)

1. Lo statuto dell'Unione individua in particolare: a) la sede, la denominazione e lo stemma dell'ente, la disciplina della composizione e del funzionamento degli organi, le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari; b) le modalità di recesso da parte dei Comuni di cui all'articolo 6, comma 2; c) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione degli articoli da 23 a 33; d) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per l'approvazione dello statuto del Comune.

Art. 11

(Regolamenti)

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Unioni e i rapporti con i Comuni sono disciplinati con regolamento dell'Unione, il quale può demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto .

CAPO II

ORGANI ISTITUZIONALI


Art. 12

(Organi dell'Unione)

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, il Presidente e l’organo di revisione.

2. Lo statuto delle Unioni può prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione.

3. L'Ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.

4. L'Assemblea, il Presidente e l'Ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. 7 Art. 13

(Assemblea)

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto , e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti: a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti; c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti; d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti; e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000; g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.

4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.

5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente, se più favorevole.

6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.

7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto , è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.

10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti: a) modifiche statutarie; b) regolamenti; c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi; d) atti di programmazione e di pianificazione; e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione; f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione; g) Piano dell'Unione; h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori; i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni; j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno; k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici; l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.

11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente. 8

Art. 14

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza; nomina il Direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto , e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.

6. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.

Art. 15

(Organo di revisione)

1. L'organo di revisione contabile dell'Unione è costituito secondo le previsioni della vigente disciplina regionale in materia.

Art. 16

(Commissioni intercomunali)

1. Lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consultive intercomunali a supporto dell'attività dell'Assemblea, composte da consiglieri comunali dei Comuni compresi nell'Unione, ne disciplina la composizione e il funzionamento.

2. Le commissioni sono istituite con atto del Presidente, su proposta dell'Assemblea.

3. La decadenza da consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente, su proposta dell'Assemblea, surroga il componente decaduto entro trenta giorni.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE


Art. 17

(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all' articolo 170 del decreto legislativo 267/2000 .

3. Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. 9 Art. 18

(Direttore)

1. Lo statuto può prevedere che la gestione dell'Unione sia affidata a un Direttore nominato dal Presidente.

2. Il Direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.

3. L'incarico di Direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento.

4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

5. All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore. 10 Art. 19

(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto .

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.

3. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità e adattabilità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

Art. 20

(Subambiti)

1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione. I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all' articolo 4 della legge 38/2001.

2. L'Unione disciplina con regolamento il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.

4. La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attività, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al territorio di riferimento. 11

CAPO IV

ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA


Art. 21

(Assemblee di comunità linguistica)

1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.

2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.

3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.

4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.

Note:

1Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 12/2015 2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2015 3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 4, L. R. 12/2015

Art. 22

(Organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica)

1. L'Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.

2. L'Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.

3. L'Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.

TITOLO IV

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE


Art. 23

(Funzioni esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita: a) le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27; b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici; c) le funzioni già attribuite alle Comunità montane, a eccezione di quelle previste dall'articolo 36, comma 3; d) le funzioni provinciali di cui all'articolo 32; e) le funzioni regionali di cui all'articolo 33.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'Unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati.

3. I Comuni svolgono in forma associata, con le modalità di cui all'articolo 26, le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e condividono, a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione.

Art. 24

(Accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione)

1. Le Unioni limitrofe possono stipulare tra loro accordi per programmare in maniera coordinata interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione.

2. Le Unioni possono convenzionarsi, tra loro e con singoli Comuni che non aderiscono a un'Unione, per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, anche di carattere programmatorio, mediante la costituzione di uffici comuni. Le forme associative fra le Unioni, disciplinate dalle convenzioni, possono essere interlocutori della Regione in relazione alle funzioni e ai servizi da essa coordinati, anche al fine della conclusione di accordi ai sensi del Titolo I, Capo IV, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Gli enti locali, riconosciuta la vocazione internazionale transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di favorire la civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale.

4. Le Unioni poste nella fascia confinaria con altri Stati possono mettere in atto progetti transfrontalieri specifici, con l'eventuale supporto delle strutture regionali, anche partecipando ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), di cui all' articolo 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), al fine di: a) programmare in maniera coordinata, su area vasta transfrontaliera e transnazionale, interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione; b) favorire lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi; c) valorizzare le peculiarità linguistiche.

Note:

1Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 12/2015

Art. 25

(Altre disposizioni in materia di funzioni)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

CAPO II

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI


Art. 26

(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e I): a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo; b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006 ; c) polizia locale e polizia amministrativa locale; d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; e) edilizia scolastica e servizi scolastici; f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; i) statistica; I) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; m) gestione dei servizi tributari.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto .

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore. 12 Art. 27

(Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività: a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale; b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività: a) opere pubbliche e procedure espropriative; b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata; c) procedure autorizzatorie in materia di energia; d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo. 13 Art. 27 bis

(Altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali)

1. In deroga alle previsioni statutarie dell'Unione, i Comuni che, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, abbiano deliberato l'iniziativa per la fusione di cui all' articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003 , possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 27, in alternativa alle modalità ivi previste, in forma associata mediante la stipula fra di essi di convenzioni, fino al 31 dicembre 2017. 14 Art. 28

(Delega di funzioni comunali all'Unione)

1. I Comuni possono delegare all'Unione di appartenenza, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 26 e 27.

Art. 29

(Regime differenziato)

1. Nelle Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola: a) fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1; b) le funzioni di cui all'articolo 27 o alcune di esse.

2. Le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26 ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione. 15 Art. 30

(Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione

1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettere a), b) e d), della legge 56/2014 .

Art. 31

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini e l'accessibilità diretta ai servizi, per tutte le funzioni e i servizi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 le Unioni e i Comuni garantiscono la presenza sul territorio di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

2. Lo "Sportello per il cittadino" opera nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e assicura all'utenza l'assistenza anche in via informatica e telefonica.

3. Per l'esercizio delle funzioni dello "Sportello del cittadino" è utilizzato il personale già in organico degli enti locali interessati.

4. L'Amministrazione regionale, mediante accordi con gli enti locali, pone in essere formule organizzative di integrazione tra gli sportelli per il cittadino e gli URP regionali, al fine della miglior fruibilità da parte dei cittadini delle rispettive funzioni e dei servizi.

CAPO III

TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI


Art. 32

(Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali)

1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elencate agli allegati A, B e C.

2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dall'1 luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, a eccezione di quelle in materia di lavoro di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, da effettuarsi con legge regionale entro il 30 giugno 2015.

4. Sono trasferite ai Comuni, con decorrenza dall'1 luglio 2016, le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dalle Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono. 16 Art. 33

(Trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni)

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 3, entro il 31 dicembre 2015, con legge regionale sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione. Per tali finalità, la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.

2. La legge regionale di cui al comma 1 fissa modalità e termini per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e per la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti connessi al trasferimento o alla delega delle funzioni.

CAPO IV

PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI


Art. 34

(Atto di ricognizione)

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le Province trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'Assessore competente al Consiglio regionale. L'atto di ricognizione viene formato dalle Province sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale. L'atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi svolti dall'ente, evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria, le attività e le passività, le risorse umane e strumentali, nonché i rapporti giuridici pendenti. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Art. 35

(Piano di subentro)

1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.

2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.

4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario; b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti; c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014 .

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni.

7 bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60. 17

TITOLO V

SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

CAPO I

SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE


Art. 36

(Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2016. 2. Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38. 3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle Comunità montane nei territori di loro competenza. 18 Art. 37

(Procedura di ricognizione)

1. Entro l'1 maggio 2015 i commissari straordinari delle Comunità montane trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità stesse alla data del 31 dicembre 2014. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'Assessore competente al Consiglio regionale.

Art. 38

(Piano di successione e subentro)

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle Comunità montane.

2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene: a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori; b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi; c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle Comunità montane.

3. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni: a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane; b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane; c) ai sensi dell' articolo 1298 del codice civile , i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile ; d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori; e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori; f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio; g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'Unione cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il commissario di ciascuna Comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle Comunità montane riferite all'esercizio precedente.

9. La disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano.

10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Art. 39

(Trasformazione delle Comunità montane in Unioni)

1. Qualora il territorio della costituenda Unione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 38 non trova applicazione.

2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 19 3Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 62, L. R. 20/2015

CAPO II

SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE


Art. 40

(Scioglimento di forme collaborative)

1. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006 , interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all' articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003 .

3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all' articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003 .

4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.

5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.

6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60. 20

TITOLO VI

PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

CAPO I

PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI


Art. 41

(Riforma della finanza locale)

1. Al fine di supportare il riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, nonché per assicurare una funzionale gestione delle risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle comunità locali e dei relativi territori, entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge recanti la revisione della disciplina della finanza locale intesa come: a) definizione di un nuovo e funzionale sistema delle fonti di entrata degli enti locali con particolare riferimento ai trasferimenti regionali; b) coordinamento della finanza locale, costituito dalla disciplina concernente il patto di stabilità e il contenimento della spesa, la revisione economico-finanziaria, la disciplina relativa all'individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e la disciplina riguardante gli enti locali deficitari; c) definizione delle regole e degli strumenti per il supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici; d) la disciplina delle indennità degli amministratori locali.

2. La revisione di cui al comma 1 si ispira, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, ai seguenti principi e criteri generali: a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare attuazione finanziaria al Sistema pubblico integrato Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011); b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità ai sensi dell' articolo 119 della Costituzione , nonché del principio di trasparenza nella definizione di un sistema di acquisizione di risorse pubbliche da parte dell'ente locale; c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti agli enti locali ispirato a criteri di federalismo e perequazione, degli enti gestori delle funzioni, con particolare riferimento alle Unioni disciplinate dalla presente legge; d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento che, in un'ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi premiali e sanzionatori definiti e aggiornati anche tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle verifiche regionali compiuti a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali; e) valorizzazione del ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia di garante dell'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale; f) previsione di comunicazioni periodiche della Giunta regionale al Consiglio regionale sull'esito dell'andamento del sistema della finanza pubblica locale e in particolare dell'andamento della spesa degli enti locali. 3. La revisione normativa di cui al comma 1, nel definire il sistema di monitoraggio e verifica a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali, tiene conto anche degli esiti dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 59.

4. I disegni di legge di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle preesistenti e compatibili, nonché provvedono ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

Art. 42

(Supporto finanziario regionale agli enti locali)

1. Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle Unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e, fino al loro superamento, delle Province.

3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle Unioni e, fino al loro superamento, alle Province.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, i Comuni non facenti parte di un'Unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei Comuni ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento.

5. Le modalità attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonché dalle leggi finanziarie regionali.

CAPO II

ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE


Art. 43

(Finalità della Centrale unica di committenza regionale)

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore: a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni; b) degli enti locali della Regione.

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .

4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall' articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall' articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale). 21 Art. 44

(Attività della Centrale unica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui all'articolo 43. 3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della società in house Insiel SpA, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, per i quali si applica l' articolo 7 della legge regionale 17/2014 . 22 Art. 45

(Convenzioni quadro)

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula convenzioni quadro con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

2. I soggetti di cui all'articolo 43, in adesione alle convenzioni quadro di cui al comma 1, stipulano autonomamente, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni previste dalla convenzione.

3. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla Centrale unica di committenza regionale.

4. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), che hanno rappresentato il fabbisogno di acquisire beni o servizi oggetto di convenzioni quadro, si impegnano ad aderire alle convenzioni stesse, sottoscrivendo i relativi contratti di appalto derivati.

5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), che non hanno rappresentato il proprio fabbisogno, hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro, nei limiti della vigenza e della disponibilità residua delle stesse.

Art. 46

(Aggiudicazione di appalti su delega)

1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi in convenzioni quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla programmazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.

Art. 47

(Programma annuale)

1. La Centrale unica di committenza regionale, sulla base dei fabbisogni raccolti, predispone un programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi.

2. Il programma di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.

Art. 48

(Programmazione per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali)

1. Le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale e gli enti regionali trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale il Piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.

2. La Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.

Art. 49

(Attività di committenza per gli enti locali della Regione)

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale.

2. I rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), sono regolati da accordi di committenza, la cui durata è fissata in un massimo di tre anni, salvo rinnovo espresso.

3. L'accordo di committenza disciplina le attività delegate di committenza nonché le modalità di regolazione dei rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'artico 43, comma 1, lettera b), anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

4. Gli accordi di committenza di cui al presente articolo non prevedono oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, che hanno stipulato accordi di committenza trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale il Piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.

6. La Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 5, individua le attività da inserire nel proprio programma di cui all'articolo 47.

7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.

Art. 50

(Promozione di sistemi informatizzati)

1. La Regione promuove l'informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'articolo 43.

Art. 51

(Modifiche all' articolo 8 della legge regionale 7/2000 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 sono aggiunti i seguenti: <<2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.

2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.>>.

Art. 52

(Clausola valutativa)

1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.

Art. 53

(Prima programmazione delle attività della Centrale unica)

1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.

2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016. 23 Art. 54

(Dotazioni e forme di collaborazione)

1. La Giunta regionale assicura alla Centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura dall'1 gennaio 2015, al fine di adempiere alle disposizioni dell' articolo 9 del decreto legge 66/2014 , anche con riferimento alla partecipazione al Tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori.

2. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la propria Centrale unica di committenza regionale e le altre Centrali territoriali, oltreché con Consip SpA.

Art. 55

(Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale)

1. Il ricorso alla Centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del Consiglio regionale è disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO II BIS

CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA


Art. 55 bis

(Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia)

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve: a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 24

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE


Art. 56

(Trasferimento di personale all'Unione)

1. In sede di prima applicazione, il personale dell'Unione è costituito da: a) personale proveniente dai Comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati; b) personale delle Comunità montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui all'articolo 38. 2. Il personale delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli è trasferito alle Unioni di riferimento a decorrere dalla loro trasformazione o soppressione. 3. Il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all'Unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite. 4. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.

Art. 56 bis

(Adeguamento del Piano di riordino territoriale)

1. In sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale recepisce la disposizione di cui all'articolo 4 bis, adeguando altresì la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2015, n. 180, nella composizione risultante dalla previsione dell'Unione di cui all'articolo 4 bis. 25 Art. 56 ter

(Norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015 2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015

CAPO II

NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI


Art. 57

(Indice demografico)

1. Ai fini della presente legge, la popolazione dei Comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 58

(Tutela della minoranza linguistica slovena)

1. Nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 38/2001 , le Unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 38/2001 , le Unioni di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001 , in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.

Art. 59

(Osservatorio per la riforma)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo, ai sensi dell' articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 , tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.

2. L'Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.

5. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.

6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

7. L'Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 26

Art. 60

(Potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

1 bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, il termine per provvedere di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente. 27 Art. 61

(Strade provinciali)

1. Con effetto dalle date di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, è trasferita alla Regione, ai Comuni per lo svolgimento in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione la proprietà delle strade provinciali, identificate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del trasferimento della proprietà di cui al comma 1, entro l'1 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

3. Il decreto del Presidente della Regione di classificazione amministrativa delle strade, attuativo della deliberazione di cui al comma 2, identifica, altresì, l'ente al quale appartiene ciascun tratto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 62

(Sostituzione dell' articolo 17 della legge regionale 6/2006 )

1. L' articolo 17 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente: <<Art. 17

(Servizio sociale dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, tramite le Unioni territoriali intercomunali, la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti territoriali individuati dal Piano di riordino territoriale di cui all' articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Comuni esercitano, tramite le Unioni territoriali intercomunali, le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati.

3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2 assume la denominazione di Servizio sociale del Comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

4. Il Servizio sociale dei Comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'Assemblea di cui all'articolo 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.>>.

Art. 63

(Sostituzione dell' articolo 18 della legge regionale 6/2006 )

1. L' articolo 18 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente: <<Art. 18

(Forme di gestione del Servizio sociale dei Comuni)

1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da un regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale.

2. Il regolamento stabilisce la forma di gestione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la gestione diretta, la delega all'Azienda per l'assistenza sanitaria o la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale.

3. Il regolamento disciplina: a) la durata dell'eventuale delega; b) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio; c) i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 21, nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale; d) i rapporti finanziari; e) le modalità di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all' articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.

Art. 64

(Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale 6/2006 )

1. L' articolo 19 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente: <<Art. 19

(Delega)

1. L'atto di delega individua le modalità attuative del regolamento di cui all'articolo 18.

2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.

3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci dell'Unione territoriale intercomunale, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.

4. Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nei settore degli enti locali.

6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.

7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.

8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.>>.

Art. 65

(Sostituzione dell' articolo 20 della legge regionale 6/2006 )

1. L' articolo 20 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente: <<Art. 20

(Funzioni dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale)

1. L'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le seguenti attività: a) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma; b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni; c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni; d) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute; e) esprime il parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'Azienda per l'assistenza sanitaria gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere espresso è vincolante; f) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto; g) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai Comuni dell'ambito distrettuale.

2. Alle riunioni dell'Assemblea concernenti l'attività del Servizio sociale dei Comuni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 , nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.>>.

Art. 66

(Modifica all' articolo 6 della legge regionale 17/2014 )

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014 è sostituito dal seguente: <<2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, in relazione al Piano di riordino territoriale di cui all' articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).>>.

Art. 67

(Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 17/2014 )

1. All' articolo 19 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: <<15. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è organo rappresentativo dei Comuni e svolge le funzioni previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.>>;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente: <<15 bis. Le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dall'Assemblea dell'Unione, sia qualora il territorio del distretto coincida con l'Unione, sia qualora ne rappresenti un multiplo o una frazione, con le seguenti articolazioni: a) qualora il territorio del distretto coincida con un'Unione territoriale intercomunale, l'Assemblea dell'Unione svolge le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale; b) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti il territorio di più Unioni, le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dalle Assemblee delle Unioni facenti parte del medesimo territorio distrettuale in modo congiunto; c) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti una frazione del territorio di un'Unione, le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dai Sindaci dei Comuni componenti l'Assemblea dell'Unione facenti parte del territorio del distretto.>>.

Art. 68

(Adeguamento dei distretti sanitari)

1. Entro novanta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6, la Regione adegua la definizione del territorio di riferimento degli ambiti dei distretti sanitari di cui all' articolo 19 della legge regionale 17/2014 in conformità al nuovo assetto territoriale derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 69

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione; b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani); c) l' articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali); d) i commi 2 e 17 dell' articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali); e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali). 28 Art. 70

(Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/2002 )

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). 2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 .

Art. 71

(Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014)

1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2014 , come sostituito dall' articolo 12, comma 10, della legge regionale 15/2014 , nonché tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all' articolo 4, comma 5, della medesima legge regionale 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale 54/2014 è stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2014 , che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.

Art. 72

(Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)

1. All' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 23, dopo le parole << confermare i contributi concessi >> sono inserite le seguenti: << , stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati >>; b) all'alinea del comma 24 le parole << entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro la data del 30 giugno 2015 >>.

2. All' articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, tra le parole << contributi pluriennali concessi >> e le parole << erogati agli enti locali >>, la congiunzione << ed >> è sostituita dalla congiunzione << o >>; b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole << , detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie >>; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.>>;

d) all'alinea del comma 2 le parole << sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 marzo 2015 >>; e) al comma 3 le parole << novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 giugno 2015 >>; f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.>>;

g) al comma 5, le parole << successive al 2015 >> sono sostituite dalla seguente: << rimanenti >>; h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: <<7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.>>.

3. Al comma 29 dell'articolo 4 e al comma 384 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole << finanziamento straordinario >> è inserita la seguente: << anche >>.

4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino il contributo straordinario assegnato ai sensi dell' articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012 , per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani, non ancora concesso, per la diversa finalità di ampliamento e sistemazione del cimitero di San Foca.

5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012 , come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca >>.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 73

(Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica>>.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati: Unità di bilancio Capitolo Importo 10.4.1.1170 1207 4.000 10.4.1.1170 9727 65.303,85 11.3.1.1180 490 7.000 11.3.1.1184 495 41.000 9.4.1.1160 860 38.000


Art. 74

(Norme finanziarie)

1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007 , nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione <<Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente>>.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

  1. :1Articolo 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015
    2Articolo 7 bis aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015
    3Articolo 27 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 12/2015
    4Articolo 56 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
    5Articolo 56 ter aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
    6Capo II bis del Titolo VI aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
    7Articolo 55 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
  2. :Note: 1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015
  3. :Note:
    1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 11, L. R. 27/2014
    2Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 12/2015
    3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 18/2015
    4Vedi anche quanto disposto dall'art. 66, comma 1, L. R. 18/2015 , nonchè ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 66.
  4. :Note: 1Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 12/2015 2Parole sostituite al comma 5 da art. 57, comma 1, L. R. 18/2015 3Parole sostituite al comma 6 da art. 57, comma 2, L. R. 18/2015 4Parole aggiunte al comma 7 da art. 57, comma 3, L. R. 18/2015
  5. :Note: 1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 11, L. R. 27/2014 2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 12/2015 3Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2015 4Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 18/2015 5Comma 2 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015 6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 66, comma 7, L. R. 18/2015, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 64, L. R. 20/2015 7Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 60, L. R. 20/2015 8Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 61, L. R. 20/2015 9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
  6. :Note: 1Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 2Comma 10 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015 3Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 18/2015 4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 1, L. R. 20/2014 5Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 7 bis, comma 2, L. R. 20/2014
  7. :Note: 1Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 2Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
  8. :Note: 1Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 2Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 3Parole aggiunte al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015 4Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 29 bis, L. R. 17/2008 5Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 44, comma 2, L. R. 18/2015
  9. :Note: 1Comma 2 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015 2Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015 3Comma 4 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
  10. :Note: 1Parole soppresse al comma 5 da art. 30, comma 1, L. R. 12/2015
  11. :Note: 1Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 2Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
  12. :Note: 1Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015 2Comma 2 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015 3Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015 4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 46, comma 1, L. R. 18/2015 5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
  13. :Note: 1Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015 2Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015 3Comma 3 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015 4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 46, comma 1, L. R. 18/2015 5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
  14. :Note: 1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 12/2015
  15. :Note: 1Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 12/2015 2Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 18/2015
  16. :Note: 1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 50, L. R. 27/2014
  17. :Note: 1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 13/2015 2Comma 7 bis aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 18/2015
  18. :Note: 1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
  19. :Note:
    1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 47, L. R. 27/2014
    2Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 3, L. R. 18/2015
  20. :Note: 1Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 3, L. R. 18/2015 2Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, L. R. 20/2015 3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
  21. :Note: 1Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
  22. :Note: 1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
  23. :Note: 1Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 1/2015 2Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2015
  24. :Note: 1Articolo aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
  25. Note: 1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
  26. :Note: 1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 12/2015 2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 16, comma 4, L. R. 12/2015 3Comma 3 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 12/2015 4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 18/2015
  27. :Note: 1Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 18/2015
  28. :Note: 1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 27/2014