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    profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’allegato A del suddetto decreto legislativo.
    2. (Omissis).
    3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all’allegato A al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G e dagli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’art. 13, comma 10, lettera a).».
    «3. Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive, può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L’elenco di detti insegnamenti é compreso nell’allegato H al presente regolamento.».

    Note alle premesse:
    L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Si riporta il testo dell’art. 117, lettere m) e n), della Costituzione:
    «Art. 117. ― La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a)-l) (omissis);
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    n) norme generali sull’istruzione.».
    Si riporta il testo dell’art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
    «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa