Pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. II, 1846.djvu/167

Da Wikisource.

Nell’India primitiva, come in Egitto e in Persia, èrano alcune famiglie che attendèvano esclusivamente alle armi, al commercio, all’agricultura; e forse i mìliti e i mercatanti èrano di straniera orìgine e d’altre religioni. Ciò avviene ancora in molte regioni; a cagione d’esempio, nella Turchìa, dove mentre il greco lavora i campi, il turco e l’albanese hanno il privilegio delle armi, e l’israelita e l’armeno son trafficanti; la qual divisione facilmente si perpetua, perchè le credenze dissìmili tòlgono le reciproche nozze e la fusione delle famiglie. Pare poi che, mentre codeste classi nell’India non avèssero commune connubio, i soli bramini, per cattivarsi dapprincipio tutte le classi, accettàssero indistintamente da tutte i loro allievi. Così attesta quello tra li antichi ch’ebbe più accurata notizia delle cose indiane 1. Ma oggidì, al contrario, nessuna casta indiana è più rigidamente chiusa della sacerdotale; onde converrebbe inferire che nella guisa medèsima che poi fècero i patrizii vèneti colle successive serrate di consiglio, e forse in quella guisa a cui sèmbrano tèndere da qualche tempo li stessi inglesi, serrassero l’acquistata potenza nelle loro famiglie, interdicendo con sacro divieto ogni ulterior mescolanza. E a poco a poco insinuàrono alla nazione indiana ch’ella era un’emanazione di Brama stesso, il quale dal suo capo aveva tratto i bramini, dalle braccia le tribù militari, dal ventre li artèfici e trafficanti, dai piedi i sudri o coltivatori. Perlocchè chi tentava approssimare o confondere le discendenze, era un sacrìlego che pervertiva le leggi dell’èssere, e snaturava le membra di Brama; e perciò doveva relegarsi fra le cose eslegi e immonde. S’era di stirpe elevata, perdeva su l’istante la sua casta, l’eredità de’ suoi padri, ogni diritto di parentela, di consorzio, di soccorso; era reietto e maledetto irrevocabilmente con tutta la sua generazione. S’era un sudra, e aveva la temerità d’intrùdersi nella parentela d’un bramino, la legge ordinava di mutilarlo, poi di àrderlo a lento fuoco, steso sopra ferro rovente. Era un abominio

  1. « Conjugia inter hos ordines promiscua fieri nefas est... neque ex uno genere in aliud transire. Hoc tantum permittitur, sophistam ex quocumque genere fieri. Arrian. XIII.»