Pagina:Archivio storico italiano, serie 5, volume 7 (1891).djvu/58

Da Wikisource.
38 le più antiche carte

anche di colui che, eccitato ad entrare in quella e pur non entratovi, non avesse fra quattro giorni palesato quelle trattative al Vicario, e perfino di quelli che, venuti indirettamente a cognizione di qualche cosa di questo genero, non l’avessero nello stesso periodo di tempo manifestata. Più particolareggiato è poi un altro ordinamento, che, comminando le stesse gravissime pene, vieta a tutti di ricevere lettere o ambasciate da Pinamonto Bonaccolsi di Mantova, padre del vescovo Filippo, e da’ suoi figli e d’andare o mandare a Mantova. Per ovviare poi al pericolo che la gente non s’unisse con coloro che non avevano aderito al governo dal Conte, abbiamo negli Statuti delle severe disposizioni relative ai banditi. Le famiglie di questi dovevano essere espulse da tutta la giurisdizione di Mainardo; grosse multe erano minacciate a coloro che aiutassero un bandito o i suoi parenti, o avessero soltanto loro parlato, e uguali a quelli che, vedutili, non ne avvisassero i propri compaesani, e non facessero il possibile per imprigionarli. Soltanto la pena era molto minore quando il bando fosse stato conseguenza di leggieri delitti. A questi ordinamenti si possono collegare quelli relativi al porlo d" armi. Erano vietate le accette e le falci a coloro che non andavano in campagna; delle armi poi non erano permesse che la spada e il coltello, a meno che chi le portasse non uscisse dalla Pieve. Questo notevole statuto ci mostra quanto fosse diffuso l’uso delle armi in que’ tempi, ed a questo proposito non sarà inopportuno ricordare che, secondo un posteriore Statuto di Bagolino, si condannavano tutti quelli che non avessero posseduto almeno un coltello, una lancia e uno scudo. Era poi vietato di seguire con le armi ognuno che non fosse stato il Vicario o il Capitano, meno che nel caso che si fosse trattato di assalire i banditi. Una disposizione poi che mostra in quale stato di timori e di agitazioni si vivesse, è quella che punisce chiunque avesse spaventato un altro col dirgli che era compromesso presso i Signori, e che questi lo volevano imprigionare.

Abbiamo già ai luoghi opportuni ricordato i capitoli relativi alle Pievi e agli ufficiali delle Comunità; aggiungeremo solo che quelle dovevano distruggere le case e i beni dei banditi

questi denunziare al Vicario gli incendiari e i danneggiatori, sotto pena di risarcire i danni a chi li aveva avuti; le Ville infine dovevano arrestare i ladri e gli assassini e con-