Pagina:Battisti, Al parlamento austriaco, 1915.djvu/61

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emigrazione e militarismo 45

tato dalla legge francese, dalla spagnuola, dall’italiana e in parte anche dalla germanica.

L’attuale riforma militare che noi qui discutiamo, non contiene nessun provvedimento favorevole; essa nei paragrafi 63 e 65 parla solo delle punizioni da infliggersi in sede politica, in sede giudiziaria e in caserma pei refrattari.

In Austria esiste in riguardo agli emigranti qualche ordinanza militare, ma anzitutto si tratta di ordinanze che non recano benefici seriamente notevoli; secondariamente bisogna conoscere la speciale circostanza, che le ordinanze militari sono assai spesso polvere buttata negli occhi ai gonzi. Quando i deputati e la stampa reclamano provvedimenti urgenti, allora si fanno queste ordinanze e si spediscano ai comuni: ma si ha cura di far seguire immediatamente ad esse delle circolari confidenziali, in cui si fa capire che la ordinanza deve restar lettera morta.

Che tale mancanza di speciali riguardi per gli emigranti crei uno stato di cose affatto anormale ed intollerabile è dimostrato dalle statistiche giudiziarie.

Dal 1904 al 1907 si sono avute in Austria in media, ogni anno, 1250 condanne per delitto di refrattarietà, condanne varianti da tre giorni a mesi di carcere.

Di queste condanne ne sono toccate al Trentino ben 180, vale a dire la settima parte delle condanne avute in tutta l’Austria, ad un paese che per popolazione è solo la settantesima parte dello Stato.