Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/177

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e delle Pene. 143

Potrebbesi distinguere il dolo, dalla colpa grave; la grave, dalla leggera; e questa, dalla perfetta innocenza: ed, assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione; alla seconda minori, ma con privazione di libertà; riserbando all’ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla ceca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze. Quanto facilmente il provido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e ri-

    gogna di aver scritto così. Sono stato accusato d’irreligione, e non lo meritava: sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava: ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero!