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66 dei delitti

deboli, fanno soffrire all’innocente la pena del reo, e pongono gl’innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia trascinata all’infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirli, quando anche vi fossero i mezzi per farlo!


§ XVIII.

Infamia.

L’infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de’ pubblici voti, della confidenza della patria, e di quella quasi fraternità che la società inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l’infamia che infligge la legge, sia la stessa che quella che nasce da’ rapporti delle cose; la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione, inspirano. Se l’una è differente dall’altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami, azioni per se indifferenti, sminuisce l’infamia delle azioni che sono veramente tali.

Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti che, fondati sull’orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento,