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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/237

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Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Decreta

Art. 1. È proibito alle Casse dell’Erario il fare pagamenti con autorizzazione particolare, tenendoli in conto sospeso.

Art. 2. Il Ministero dentro 20 giorni dovrà liquidare e regolarizzare i pagamenti in conto sospesi fatti dall’Erario fino al presente.

Art. 3. Il Potere Esecutivo chiederà un fondo all’Assemblea per le spese impreviste tanto proprie che del Ministero.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, e della proposta di un modo, perchè i Presidi delle Province possano far fronte a spese imprevedute e di urgenza.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 25 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro delle Finanze