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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/46

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL COMITATO ESECUTIVO

notifica:

Che l’Assemblea Nazionale, in seguito della proposizione da esso fatta, ha pronunziata la seguente legge, ed ordina che sia senza dilazione eseguita, secondo la sua forma e tenore.

Qualunque alienazione di beni stabili o mobili delle Case religiose e di altro qualunque stabilimento ecclesiastico, Casa pia, e così dette mani morte è proibita, sotto pena di nullità.

Saranno prese misure di assicurazione per impedire la sottrazione o il trafugo degli oggetti mobili di proprietà di detti luoghi.

Il Ministro provvisorio delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente legge.

Fatto dall’Assemblea Costituente.

Roma li 13 Febbrajo 1849.


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DAL MINISTERO DELL’INTERNO


CIRCOLARE.

A forma della Circolare di questo Ministero dei 15 gennajo p. p. N.° 45869, sarà rinnovata la mobilizzazione della Guardia Nazionale per assistere alla convocazione del Collegio Elettorale in cotesta Provincia, nel giorno 18 corrente.