Pagina:Capitolato annesso alla Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale.djvu/14

Da Wikisource.
822 ferrovie lombarde e dell'italia centrale

tare le ferrovie; se ne dedurranno gli introiti netti dei due anni meno proficui, e si prenderà la media degli introiti dei cinque anni restanti.

Questo introito netto medio costituirà l’ammontare della rendita annua che verrà pagata semestralmente alla Società per tutti gli anni che rimarranno a trascorrere fino al termine della concessione.

Questa rendita annua non potrà essere in alcun caso minore del 5 1/5 p. 0/0 sul capitale speso per le ferrovie lombarde, e della rendita annua guarentita per quelle dell’Italia Centrale in conformità dell’art. 11.

Art. 45.

Nel caso previsto dai due precedenti articoli, come pure nel caso che il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste insieme con tutti i loro annessi dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione.

Se ciò non fosse, esso avrà diritto di fare eseguire le riparazioni necessarie a spese della Società, ovvero di obbligar quest’ultima ad eseguirle.

In caso di contrasto o di discrepanza nel giudizio sullo stato della ferrovia, si procederà nel modo indicato dagli articoli 48, 49 e 50.

Le stesse disposizioni si applicheranno quando la Società venisse a sciogliersi prima del termine ella concessione.

Art. 46.

Allo spirar della concessione, la Società dovrà, qualora il Governo lo richiegga, continuar la manutenzione e lo esercizio delle strade per sei mesi successivi, a spese e per conto dello Stato. Il resoconto dell’esercizio così sostenuto dalla Società, dietro richiesta del Governo, dovrà essere prodotto nei tre mesi seguenti.

Se il Governo fa delle osservazioni su questo resoconto, entro tre mesi dalla sua produzione la Società deve presentare la sua risposta e somministrare le nuove dilucidazioni che le saranno state domandate; senza di che le obbiezioni sollevate contro il suo resoconto, si terranno per fondate, e si regoleranno i conti a norma delle medesime. Per contro se il Governo non muove obbiezioni contro il resoconto entro tre mesi, o contro la risposta della Società entro sei settimane, i conti presentati dalla Società si riterranno come approvati.

Art. 47.

Insorgendo qualche difficoltà nella esecuzione del presente Ca-