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Ponti, torri, vele e il caso della libertà di panorama 77


Un po’ di analisi economica

Dovrebbe tuttavia essere protetta anche questa forma di riproduzione di un’opera architettonica? O non dovrebbe essere considerato il fatto che essa è esposta alla pubblica visione e in parte la sua riproduzione è inevitabile?

Un’opera artistica solitamente viene riprodotta su un mezzo di elezione ad uso fondamentalmente privato: disegno, fotografia, cinematografia, libro, registrazione fonografica, quadro, statua, modellino, eccetera. Per usufruirne debbo munirmi di quel mezzo, andare in un museo, frequentare un teatro, e così via. Un’opera architettonica, invece, sfrutta uno spazio pubblico e si impone, letteralmente, alla visione pubblica, volenti o non volenti. Sfrutta un bene pubblico, lo spazio visivo. Appunto il panorama. Io posso decidere se vedere o non vedere un film, leggere o non leggere un libro, in certa misura tapparmi le orecchie per certa musica orribile che viene trasmessa alla radio. Ma non posso facilmente esimermi di vedere il ponte di Calatrava se passo dalla A1 in entrambe le direzioni (soprattutto se guido).

In secondo luogo, lo sfruttamento della attività creativa dell’architetto non consiste nello sfruttamento del mezzo espressivo immediato in sé (il disegno, il progetto), ma nell’opera, intesa come edificio, monumento o altro. Solo per alcune opere vi può essere un interesse minimamente rilevante e autonomo alla loro riproduzione, gli esempi sono limitati. Ma ciò non esaurisce il numero di opere protette, perché non è il pregio estetico a determinare la protezione, ma la sua originalità. Anche le Vele di Scampia, per intenderci, sono opera architettonica