Pagina:Convenzione fra alcuni Stati italiani per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/9

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minimo dell’interesse che dovrà esserle garantito, il numero delle stazioni di che la strada deve essere corredata, la località delle medesime, il numero delle corse, che per il meno dovranno eseguirsi, il massimo de’ prezzi esigibili per il trasporto delle persone o merci, ed ogni altra disposizione e disciplina conveniente a cautelare la sicurezza personale e l’interesse degli utenti la strada, analogamente a quanto si pratica sopra altre strade ferrate italiane.

Art. 7. Fino al totale compimento della strada centrale, gli introiti eventuali sopra i tronchi che già fossero in esercizio si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione, a carico del quale cadranno gli interessi che la Società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli azionisti, e computabili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi.

Art. 8. Per quanto sia possibile si fisserà fin da principio sul risultato di perizie estimative con la Società intraprenditrice il capitale sociale, dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta la garanzia di un minimum d’interesse a carico dei Governi contraenti.

Tutte le volte che ciò non si possa assolutamente conseguire, si darà luogo a stipulare e quindi operare come appresso.

Condotta la strada sotto l’assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione, sarà al momento dell’apertura totale di essa verificata tutta la spesa occorsa per la costruzione, armamento e corredo di esercizio della medesima, e quella somma costituirà