Pagina:Cuoco, Vincenzo – Scritti vari- Periodo napoletano, 1924 – BEIC 1796200.djvu/112

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20. Vi sará ogni anno un giorno destinato all’esame dei fanciulli e delle fanciulle ed al premio di quelli che si saranno piú distinti. Questo esame sará pubblico.

Un’istruzione particolare regolerá il modo degli esami e la natura dei premi. 21. Le fanciulle premiate saranno preferite ne’ maritaggi che si dispenseranno dalle municipalitá, dai collegi, dai monti di pietá, ecc. 22. La direzione generale provvederá al modo onde, nelle cittá grandi ed ove sono pubblici stabilimenti di beneficenza, vi sia anche una scuola pubblica di qualche arte particolare piú utile alla provincia. 23. Si stabiliranno anche una o piú scuole normali centrali, ove possano venire ad istruirsi gratuitamente coloro i quali aspirano ad esser maestri nelle scuole elementari.

TITOLO IV

Dell’istruzione media. 24. L’istruzione media è quella che s’insegnerá ne’ ginnasi, ne’licei, ne’ collegi. Sezione prima: de’ ginnasi. 25. Sará permessa la fondazione di un ginnasio in ogni luogo e ad ogni persona o comune che ne abbia avuta la facoltá; per ottener la quale sono necessarie le qui appresso notate condizioni : 1. che il ginnasio abbia le seguenti lezioni : di lingua italiana, latina e greca, di aritmetica e geometria piana, di geografia e storia, di prime linee di storia naturale; 2. che siasi prima presentato alla direzione generale il metodo dell’istruzione e sia stato approvato; 3. i maestri potranno esser presentati dai fondatori del ginnasio, ma dovranno avere le qualitá richieste dalla legge ed essere autorizzati dal direttor generale.