Pagina:Cuoco, Vincenzo – Scritti vari – Periodo milanese, 1924 – BEIC 1795489.djvu/189

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• Grimaldi fosse nato nel Sannio come me, avrebbe potuto osservare anche oggi la stessa legge cangiata in consuetudine, della quale s’ignora l’origine. Tutte le terre nel Sannio s’intendono, per una finzione di diritto, appartenere al comune. La parte incolta passa nel dominio del primo che la coltiva, e, finché continua a coltivarla, è sua; ma, se ne abbandona la coltura, dopo qualche numero di anni ritorna ad esser di qualunque altro imprenda a coltivarla di nuovo. Questo è quello che si vuole indicare nell’oscuro testo di Varrone. Questo è quello che pratica vasi anche in Roma, dove coll’abbandono di due anni perdevasi il dominio delle cose stabili <*). È questa una legge che si trova nell’antichissima giurisprudenza romana, ed è probabile che ne’ tempi posteriori fosse stata, se non per legge contraria, almen per consuetudine, abolita. Ma questa legge non può intendersi diversamente se non ammettendo anche in Roma la consuetudine del Sannio. lo ripeto ciò che ho detto: è impossibile che i costumi e le leggi de’ tanti piccioli Stati, ne’ quali era divisa allora l’Italia, non fossero nella maggior parte simili: ciò, che sappiamo delle leggi e de’ costumi di uno, deve esser presso a poco simile a ciò che facevan gli altri. Ordini quasi simili sul dominio de’ beni ci fa sospettare Aristotile essere stati in Taranto, ove ci parla di gran parte di terre comunali rimaste esenti dall’usurpazioni de’ nobili o dai medesimi cedute perché fossero coltivate dalla plebe W.

Alla sicurezza successe a poco a poco l’eguaglianza e la libertá delle persone, la quale si ottenne ove piú tardi, ove piú presto, ove per leggi moderate, ove per violente sedizioni. Gli Aristodemi, gli Anassilai, gli altri signorotti di quell’epoca fan rammentare gli Scaligeri, i Malatesta, i Carrara, che l’Italia ebbe in un’altra epoca meno antica: nell’una e nell’altra vedi lo stesso lottar di partiti, lo stesso vacillar di opinioni, lo stesso violento perdere e ripigliar dello Stato, finché, nella prima epoca, verso il terzo secolo di Roma, e nella seconda, verso il (1) Hkinnkccius, Rumenta iuris civilis , libro II, titolo 12.

(2) Aristotilk, Politica , V.