Pagina:Del riordinamento amministrativo del Regno (Carpi).djvu/22

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potere esecutivo; vicende che le leggi non possono prevedere, nè prevedendole vi possono provvedere innanzi tratto. Egli è perciò che nei limiti delle proprie attribuzioni, non puossi precludere al potere esecutivo (tanto più controllato come è dal Parlamento) la via di delegare, in tali contingenze, facoltà eccezionali alle autorità subalterne, sempre nei limiti di cui sopra è parola. Ma da queste eventualità, di che ora abbiamo esempi stringenti e solenni, non si deve trarre argomento a farne base di leggi fondamentali, e di istituzioni bene ordinate, stabili, e durature. Meglio varrebbe soprassedere.

Colui che pensasse che, ottemperando il Parlamento all’istituzione delle Regioni, delle Provincie, e inoltre, subordinatamente a queste, dei Circondari nel senso della proposta ministeriale, farebbe opera di maggiore scentralizzazione amministrativa, s’ingannerebbe a partito. Il potere esecutivo deferirebbe, è vero, molte delle sue attribuzioni ai Governatori delle Regioni da esso nominati, ma da questo alla scentralizzazione massima che molti invocano, e a cui io non inclino precipitare, v’è un abisso! Le centinaia di occhi, e le centinaia di braccia, erano sempre gli occhi di un Argo e le braccia di un Briareo.

In quanto ad esservi una sola grande circoscrizione intermediaria tra il Comune e lo Stato, od esservene due, Provincia e Circondario, l’una subordinata all’altra, e questa allo Stato, ognun vede non poter ciò portare gran differenza nell’effetto pratico, se non forse minore speditezza negli affari per la maggiore complicanza degli uffici, con aumento del personale impiegato, e quindi delle gravezze dell’erario nazionale, senza veruno adequato compenso.