Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/440

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delle dette stazioni abbia accessi e recessi amplissimi, distinti, e facilmente praticabili, come già s’è detto: converrà disporre acciò le vetture tirate da cavalli arrivino e partano con ordine prestabilito, portando o conducendo avventori alla strada ferrata; — esse vetture, inoltre, abbian luogo separato da quello assegnato ai pedoni; — nessuna inutil fermata sia alle medesime lecita; — e i conducenti d’esse, dal commissario di polizia dipendenti, ed agli agenti dell’amministrazione, come della pubblica forza subordinati, prontamente vengano nel menomo abuso repressi e frenati.

11.° Le masserizie ed effetti che portan seco i viaggiatori, il cui peso lecito e senz’altro pagamento ammesso, vuol essere stabilito prima, possono esser causa di disordine e di richiami. Importa che siano prontamente registrate, distinte con un numero d’ordine, collocate in carri chiusi, restituite à chi spettano sulla presentazione dello scontrino dato ricevendole, previo pagamento del trasporto d’ogni pesata eccedente la quantità assegnata.

12.° Il numero de’ convogli, le ore di partenza d’essi, fissate ad intero pubblico comodo, notificate all’universale in modo chiaro e preciso; — il tempo da impiegarsi per le corse, e l’ora all’incirca degli arrivi, debbono fissarsi dall’amministrazione superiore colle necessarie avvertenze, specialmente là dove è una sola fila binaria di ruotaie, perchè sia assolutamente rimosso ogni pericolo di scontro negli andirivieni; — e dove sono due file binarie di ruotale acciò sempre libero sia il cambio. — Dovrà sempre esser fissa la fila assegnata all’andare, come al venire, a scanso pure d’equivoci, dai quali derivassero eziandio per mala ventura i detti scontri, sempre terrìbili e fatali.

13.° Per quanto è possibile, i viaggi de’ convogli debbonsi tutti fare di giorno. Se però il gran concorso richiede che quelli si facciano anche di nottetempo; maggiori vogliono essere le cautele per prevenire qualunque pericolo, mediante l’illuminazione sufficiente del convoglio sì esterna che interna delle vetture; — mercè di segnali d’avviso convenuti, onde sia preveduto ogni ostacolo, e fermata, occorrendo, la mossa del detto convoglio, — e