Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/551

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preventivamente autorizzate dal governo, il quale si riserva anche il diritto di sorvegliare la strada tanto nella sua costruzione, qnanto nel suo uso.

19.° La società si potrà valere delle carte e documenti esclunvamente relativi alla strada di ferro, esistenti nel regii uffizi, che le saranno comunicati, previe le debite richieste, e colle cautele prescritte dai regolamenti.

20.° La compagnia potrà per lo stabilimento della strada, valersi del letto dei fiumi e torrenti, ed il terreno a quest’uopo occupato esistente tra il lembo della nuova strada ed il confine delle possessioni confrontanti resterà di sua proprietà, in modo però che il medesimo rimanga inalienabile e faccia parte integrante della strada.

Questa proprietà ritornerà al governo quando sarà il caso di cadere nel regio demanio tutta la strada.

21.° Ad eccezione del ponte sul Po, nel resto la compagnia sarà in pieno arbitrio di far passare la strada ovunque crederà conveniente fra gli estremi espressi nell’articolo delle presenti, salvo sempre, ben inteso, la nostra approvazione a mente dell’articolo 5.°

22.° Entro un anno dall’approvazione degli studi di tracciamento dovranno essere presentati al nostro governo i progetti per la costruzione della strada a Torino ed al lago Maggiore, in difetto s’intenderà che la compagnia abbia rinunciato all’esecuzione del progetto o progetti non presentati; però dopo sei mesi dal presente affidamento il governo potrà sentire proposizioni d’altri concorrenti per l’esecuzione di detti tronchi, ma in questo caso dovrà comunicare i progetti alla compagnia, la quale avrà, a condizioni eguali, la preferenza, e tre mesi per rispondere in modo definitivo.

23.° Dopo che la compagnia, veduto il risultato degli studi, avrà dichiarato di assumere definitivamente l’impresa, ed avrà ottenuto la nostra approvazione, presterà una cauzione di lire cinquecentomila in fondi pubblici nazionali, nessuno eccettuato, da ritirarsi in cinque parti eguali; corrispondenti ad altretanti parti eguali dell’intiera opera a misura che verranno successivamente compite.

I fondatori, durante i lavori, dovranno tenere a loro mani ed inalienabili almeno per trentamila lire d’azioni per ciascuno, e qualora il numero di essi fosse minore di otto, dovranno altrimenti crescere proporzionatamente la quota loro in modo che la somma totale di queste azioni indianabili da tenersi a mani dei fondatori non sia mai minore di duecentoquarantamila lire.

Essi dovranno intanto prestare sopra fondi dello Stato una cauzione di lire cinquantamila, la quale rimarrà sciolta tosto che gli stadi e disegni accennati nell’articolo 1.° ci saranno presentati, abbiasi del resto ad eseguire, o no, la costruzione della strada.

24.° Il privilegio rimarrà estinto se entro un anno dalla definitiva approvazione del tracciamento non saranno stati incominciati i lavori di costruzione, a meno legittimo impedimento.