Pagina:Difesa del sig. Raffaele Colarusso.djvu/6

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Questi sono principii consacrati da’ giureconsulti (Hauss, Carrara, Pessina, Nani, Carmignani, Puccioni etc. etc.) e dallo stesso Codice vigente.

Ed essi debbono in ciascun fatto speciale applicarsi. Perché al criterio generale deve essere per ogni causa sostituito il criterio speciale della prevedibilità o meno nel fatto in esame: e perciò i legislatori toscano, zurighese, tedesco ed olandese, ungherese ed italiano, lasciano al magistrato piena libertà di apprezzamento.

I sudetti principii, nella causa presente, obbligano la nostra ragione a ritenere casuale, non colposo, l’omicidio involontario di cui si vorrebbe imputare il signor Raffaele Colarusso.

E la dimostrazione ne è semplice e breve. Noi non possiamo avere presente la prova specifica - però da quanto stragiudizialmente è venuto in nostra conoscenza ci sentiamo nel dritto di credere che saranno per la verità risultati i seguenti fatti:

1. Che il sig. Colarusso non portava mai in città il revolver e solo rarissime volte quando si recava di notte in campagna o con la propria famiglia in altri paesi.

2. Che egli era diligentissimo e prudentissimo in tutte le operazioni della sua vita pubblica e privata e specialmente nel porto delle armi.

3. Che la sua condotta morale è superiore ad ogni elogio.

4. Che dopo l’avvenimento la pubblica opinone istantaneamente pronunciatasi, rivelatasi anche per la stampa