Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/29

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b) Sorvegliare il contegno del personale d’esercizio verso il Pubblico, con facoltà di fare allontanare qualunque impiegato, che per insufficienza o per maniere inurbane non corrispondesse agli obblighi di un buon servigio;

c) Il far provvedere alla perfetta conservazione del piano stradale, dei manufatti, dei sopra e sotto-passaggi, delle rampe e dei fabbricati: insomma del complesso della Strada Ferrata e dei suoi accessori, niuno eccettuato;

d) Il fare disporre i segnali, e dare le istruzioni e i regolamenti per l’uso dei medesimi;

e) L’emettere, in generale, tutte le istruzioni e i regolamenti per ogni classe d’impiegati e pel complessivo servigio;

f) Il proporre ai Governi segnatari, nel caso di un costante e rilevante sbilancio fra le rendite e le spese, il modo più conveniente onde raggiungere un congruo equilibrio di compenso, avuto sempre in vista lo scopo del Trattato del 1.° Maggio 1851.

22. La Commissione, e per essa l’Uffizio centrale permanente, compone l’Autorità intermedia fra la Società ed i singoli Governi, con obbligo alla Società stessa di dirigersi alla Commissione o all’Uffizio suddetto per la trasmissione di quelle eventuali rimostranze che credesse di sottoporre ai Governi degli Stati segnatari.

23. Il personale indicato nell’articolo 12, lettera (e), come quello che verrà eletto in appresso, è sotto gli ordini immediati della Commissione e dell’Uffizio centrale; quindi tanto l’una che l’altro esercitano sul personale medesimo i competenti diritti di supremazia; e, nel caso si scoprissero abusi o negligenze dannose, procederà a seconda della gravezza ed urgenza delle circostanze.

24. Rispetto alla sorveglianza della Commissione sugli impiegati della Società, e segnatamente su quelli dell’esercizio, verranno regolate le proprie attribuzioni con apposite istruzioni da concertare a suo tempo colla Società stessa, ritenuto però fin d’ora che la Società, in massima, non possa assumere per gli impieghi, e particolarmente per quelli secondari, come inservienti, guardiani, ec., che individui i