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la cifra da questo stato risultante, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l’importare dell’interesse garantito.


Articolo 13.

[Stati di sospensione della garanzia.]

Se, per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore, restasse interrotto per un lasso di tempo non breve il regolare esercizio della strada o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s’intenderà pure sospeso, durante la detta interruzione, l’effetto dell’accordata garanzia. - S’intenderà lasso di tempo non breve per la interruzione d’esercizio della strada il termine di tre (3) giorni nel caso che lo interrompimento avvenga per fatto della Società; e non breve il lasso di tre ( 3 ) mesi quando l’interruzione accada per forza maggiore, inclusivamente ai casi di guerra.


Articolo 14.

[Misura dell'impegno dei Governi]

All’effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell’impegno, che ciascun Governo assume nel garantire alla Società concessionaria un minimum d’interesse sul capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della strada centrale italiana, resta determinato quanto si contiene nel seguente


Articolo 15.

[Continuazione del precedente soggetto]

Sarà tenuto conto distinto dirimpetto a ciascun Governo delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed armamento del piano stradale, dentro il territorio del rispettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima.

La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quant’altro occorra per l’esercizio della strada, e