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IV.
L’uomo ha sui beni della terra non solo il semplice uso, come i bruti; ma sì ancora il diritto di proprietà stabile: nè soltanto proprietà di quelle cose, che si consumano usandole; ma eziandio di quelle cui l’uso non consuma (Encycl. Rerum novarum).
V.
È diritto ineccepibile di natura la proprietà privata, frutto di lavoro o d’industria, ovvero di altrui cessione o donazione; e ciascuno può ragionevolmente disporne come a lui pare (Encycl. Rerum novarum).
VI.
Per comporre il dissidio fra i ricchi ed i proletari fa mestieri distinguere la giustizia dalla carità. Non si ha diritto a rivendicazione, se non quando si sia lesa la giustizia (Encycl. Rerum novarum).
VII.
Obblighi di giustizia, quanto al proletario ed all’operaio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l’opera che liberamente e secondo equità fu pattuita; non recar danno alla roba, nè offesa alla persona dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti, nè mai trasformarla in ammutinamenti (Encycl. Rerum novarum).