Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/135

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Libro terzo 109

modo, sieno ben circospetti i testimoni per non indurre facilmente a duello un inesperto, provocato a bella posta da uno spadaccino di professione per farne una vittima designata.

I rappresentanti devono pure sindacare se l’offensore agì in proprio, o per conto di terzi, perchè sovente è accaduto che un pazzo, un esaltato o un poco di buono, per danaro o per astio personale, fanno propria l’offesa da altri compiuta, od offendono e provocano per conto indiretto di terzi.

Nota. — Codesti Sparafacile devono essere messi alla gogna pubblicamente, e deferiti all’Autorità giudiziaria, se gli elementi raccolti sono sufficienti per una denunzia (vedi art. 218); altrimenti si porteranno davanti al giudizio di un Giurì o di una Corte d’onore.

Ma le vertenze che danno seriamente a riflettere, sono quelle originate dalle passioni umane. Queste vertenze, le più difficili a condursi, finiscono quasi sempre con uno scontro. Ora, che abbiamo un mezzo (Corte) efficace per la tutela dell’onore, codeste vertenze devono scomparire per la tranquillità delle famiglie e delle persone oneste.

Raccomandiamo infine, ai rappresentanti di non esaurirsi in chiacchiere inutili, che è quanto dire, siano sobrii a parole e si mantengano sempre strettamente ed esclusivamente ai fatti.


III.

Accomodamento pacifico della vertenza fallito.

ART. 217.

Riuscito vano ogni tentativo per risolvere amichevolmente la vertenza, i rappresentanti riprendono l’esame dei fatti, che originarono la querela.