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150 Codice cavalleresco italiano


moni, per essere al coperto da ogni responsabilità, pretenderanno da lui una dichiarazione scritta con la quale egli affermi di sentirsi in piena efficienza fisica per scendere sul terreno. In caso di rifiuto riterranno esaurita la vertenza e redigeranno apposito verbale, da rilasciarsi al giovane, per dichiarare che lo stato fisico non consente all’offensore di dare la riparazione richiestagli.


X.

Infermi.

ART. 248.

Per infermo in materia di duello s’intende colui che è affetto da infermità, la quale palesemente gli impedisce l’uso di un’arma (opinione condivisa pure da De Rosis, I, 4°-5°).

ART. 249.

L’incapacità fisica, che impedisce l’uso di un’arma, deve essere dichiarata dall’infermo inviando o accettando il cartello di sfida.

ART. 250.

Tale dichiarazione deve essere constatata da perizia medica. I medici in questo caso devono essere scelti di comune accordo dai rappresentanti delle parti.

Nota. — In generale, un uomo in pieno vigore di tutte le sue facoltà, non dovrà battersi con un infermo, a meno che circostanze speciali ve lo costringano. Trovarsi di fronte a chi è inferiore per difetto organico, ripugna al vero gentiluomo. Ma, per quanto ciò possa disgustare