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Libro terzo 165

testimoniare davanti ad esso, o si presentasse per dichiarare che non lo ritiene legittimo, ne disconoscesse il giudizio, perderebbe le prerogative cavalleresche.

Nota. — L’istituto del giurì e delle Corti d’onore ha ormai avuto sì larga applicazione in Italia da formare con i giudicati una importante giurisprudenza cavalleresca, riassunta in questo e nei capitoli successivi pel vantaggio comune.

Le restrizioni contenute in questo articolo, peraltro non sono applicabili a coloro che reclamano presso il Presidente del giurì, o, in appello, alla C. d’O., contro il verdetto emesso, perchè lo ritengono viziato nella forma o errato nella sostanza (C. d’O. Milano, 18-6-1903; Bari, 3-5-1922; v. art. 305 b). In tal caso il reclamo non è ribellione, ma un doveroso ed onesto richiamo ad un nuovo esame1. E perciò, quando il Presidente non accogliesse la tesi di revisione, concepita nelle forme cavalleresche (v. art. 305 e seg.), la parte reclamante ha pieno il diritto d’invocare il giudizio superiore di una Corte d’onore in adverso a quello del giurì.

E, badiamo bene, lo squalificare così, alla leggera, come più volte è accaduto, i reclamanti, è confessione di parzialità ed atto di poco senno, per digiuno dei principi consacrati dal Diritto comune. Il giudizio di un giurì è sentenza di primo grado, quello della Corte d’onore è di grado di appello; e nessuno che goda la pienezza dello intelletto,

  1. Il cambiamento di nazionalità non costituisce elemento di revisione di un verdetto di squalifica pronunziato da un giurì e tanto meno da una Corte d’onore (v. art. 305 e seg.), poichè il fatto pel quale uno fu privato delle prerogative cavalleresche non tocca la nazionalità, ma è insito ed inseparabile dalla persona che lo commise.
         E saviamente operò S. E. il generale Giardino quando nel dicembre 1922 un giurì d’onore cercò di annullare per una delle parti gli eftetti del lodo della Corte d’onore, presieduta da S. E. il generale Giardino.