Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/299

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Libro sesto 273

non può essere accolto alcun reclamo, che ne metta in dubbio l’autenticità.

ART. 504.

Un verbale può essere reso di pubblica ragione a mezzo della stampa per impedire, a chi potesse averne interesse, che si nasconda la verità, o che si tragga in errore l’opinione pubblica.

Nota. — Da ciò emerge la grande importanza dei verbali.

ART. 505.

I verbali che si rilasciano sono di varie specie, e cioè:

verbale in seguito a rifiuto di sfida (in semplice copia);

verbale in seguito ad accettazione di sfida (in duplice copia);

verbale di accomodamento pacifico della vertenza (in duplice copia);

verbale di scontro, cioè quello che designa l’offeso e stabilisce la scelta dell’arma, le condizioni del duello, con i particolari relativi ai guanti, ai riposi, alle sospensioni, alle ferite, ecc., ecc. (in duplice copia);

Nota. — Qui non è superfluo notare che il verbale di scontro, essendo la norma assoluta regolatrice del duello, deve essere redatto con chiarezza e con cura scrupolosa in tutte le sue parti.

verbale in seguito allo scontro (in triplice copia).