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Libro sesto 277


teva risolversi per le vie cavalleresche e deliberarono di rimettersi al giudizio di un Giurì o della Corte d’onore e, però (indicare le pratiche fatte per la convocazione di detto Giurì o per l’appello alla Corte d’onore), di dichiarare esaurita la vertenza per le vie cavalleresche.

d) ritenendo che, sebbene gli atti (o i detti) del Signor N. potessero apparentemente prestarsi ad una interpretazione offensiva per il Signor M., tuttavia tale interpretazione doveva escludersi in base alle dichiarazioni dei Signori C. e D., i quali, muniti degli opportuni poteri, francamente affermano che il loro rappresentato non ebbe mai l’intenzione di offendere il Signor M.: dichiarano pienamente risolta la presente vertenza.

e) ritenendo che la vertenza (offesa) non aveva tal carattere di gravità da richiedere una riparazione con le armi; decisero che il Signor N. dovesse chiedere scusa al Signor M. dell’atto (o detto) vivace che aveva ferito la suscettibilità di lui, e che il Signor M. avrebbe accettato questa soluzione e stesa la mano al Signor N., dichiarandosi soddisfatto.

f) nell’intendimento di addivenire ad una soluzione amichevole e che tutelasse in pari tempo l’onore dei rispettivi mandati, decisero di appellarsi al giudizio del Signor X., scelto di comune accordo in qualità di arbitro (in tal caso avrà luogo un’altra riunione, e se ne redigerà apposito verbale).

g) riconobbero che il Signor M. era veramente in diritto di ritenersi offeso e che l’offesa, dopo maturo esame della vertenza, venne giudicata          (con insulto, con oltraggio, con vie di fatto) e quindi essere inevitabile una riparazione delle armi.

Tuttavia, in omaggio alle leggi cavalleresche, deferirono la vertenza ad un Giurì o alla Corte d’onore..... (accennare le pratiche fatte) e decisero di riunirsi nuovamente, allorquando il verdetto del Giurì o della Corte d’onore