Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/79

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Libro primo 53

costanze e testimonianze riguardanti la cosa da essi giudicata; e coloro che sono imputati di mancanza a dette leggi in uno scontro come primi, o come testimoni di non averlo impedito, non sono stati liberati dall’imputazione da un verdetto di un giurì d’onore;

Nota. — Si ritiene mancanza grave all’onore, e tale da escludere per sempre dal campo cavalleresco: il propalare circostanze e testimonianze conosciute per l’esercizio di giudice d’onore, compromettendo così la tranquillità di persone estranee alla vertenza; tentare, come giudici di onore in giurì unilaterale di esercitare o fare esercitare coercizione su altri, affinchè si presenti a deporre davanti al giurì stesso, più per ottenere — specie nel caso di un giurì unilaterale — il riconoscimento contrastato di quello, che per ragioni di verità e di giustizia; l’accettare di rappresentare una parte contro chi fu rappresentante nostro, o fu rappresentato da noi in precedenti vertenze. Per disconoscere codesto obbligo morale bisogna essere o pazzi o incoscienti. Non occorrono parole per dimostrare la immoralità profonda di un simile fatto, fortunatamente raro negli annali cavallereschi italiani.

17° coloro che sono stati riconosciuti da un tribunale penale o d’onore colpevoli d’aver mancato alle condizioni stabilite per un duello e all’onore;

18° i testimoni ritenuti pubblicamente complici di questa violazione, o che l’hanno permessa.

Nota. — I colpevoli di tali infrazioni, come pure coloro che, nel regolare le condizioni dello scontro, usano frodi per favorire il loro cliente, dovrebbero risponderne per le vie penali, piuttosto che per le cavalleresche. Si raggiungerà codesto scopo deferendo all’autorità giudiziaria coloro che, presenti alla pugna, scientemente non avessero impedito la violazione delle condizioni stabilite