Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano III.djvu/285

Da Wikisource.

dell'impero romano cap. xvii. 279

poco ridotto a due o tre, e le loro importanti funzioni si ristrinsero alla dispendiosa obbligazione1 di dare i giuochi per divertimento del Popolo. Dopo che l’uffizio de’ Consoli Romani si cangiò in una vana pompa, che rare volte si sfoggiava nella capitale, i Prefetti presero il vacante lor posto in Senato, e furono ben presto riconosciuti come i Presidenti ordinari di quella augusta assemblea. Ricevevano essi gli appelli fino alla distanza di cento miglia, e risguardavasi come un principio di giurisprudenza, che da loro soli dipendeva tutta l’autorità municipale2. Nell’esecuzione del suo laborioso impiego, era il Governatore di Roma assistito da quindici uffiziali, alcuni de’ quali in origine erano stati uguali o anche superiori di esso. Le principali sue incumbenze si riferivano al comando di una copiosa guardia, stabilita per difender la città dagli incendi, da’ rubamenti e da’ notturni disordini; alla custodia e distribuzione del grano e delle provvisioni pubbliche; alla cura del porto, degli acquedotti, delle comuni cloache, della navigazione e del letto del Tevere; ed all’inspezione sopra i mercati; i teatri e le o-

  1. Heinec. Elem. Jur. Civ. secund. ord. Pandect. Tom. I. p. 70. Vedi anche Spanemio De us. Numism. Tom. II. Diss. X. p. 119. Nell’anno 450 Marciano pubblicò una legge, con cui stabilì, che ogni anno tre cittadini fossero eletti dal Senato, ma col loro assenso, Pretori di Costantinopoli. Cod. Justin. l. I. Tom. XXXIX. leg. 2.
  2. Quidquid igitur intra urbem admittitur ad P. U. videtur pertinere, sed et si quid intra centesimum milliarium. Ulpian. in Pandect. l. I. Tit. XIII. n. 1. Egli prosegue ad enumerare i diversi uffizi del Prefetto, che nel Cod. di Giustiniano (lib. I. Tit. XXXIX. leg. 3) si dichiara dover precedere e comandare a tutte le magistrature civili sine injuria ac detrimento honoris alieni.