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polo Cristiano sarebbe stata l’effetto della coscienza e della gratitudine. Da lungo tempo era già stabilito come una massima fondamentale della costituzione di Roma, che ogni classe di cittadini fosse ugualmente sottoposta alle leggi, e che la cura della Religione fosse un diritto ed un dovere del Magistrato civile. Costantino ed i suoi successori non potevan facilmente persuadersi di aver perduto, mediante la lor conversione, parte veruna delle prerogative Imperiali, o di essere inabili a dar leggi ad una Religione, ch’essi avevan protetta ed abbracciata. Gl’Imperatori continuarono sempre ad esercitare una suprema giurisdizione sopra il ceto Ecclesiastico; ed il libro decimosesto del Codice Teodosiano dimostra in vari Titoli l’autorità, ch’essi assunsero nel governo della Chiesa Cattolica.

Ma il legittimo stabilimento del Cristianesimo introdusse e confermò la distinzione fra la potestà spirituale e la temporale1, che non erasi mai potuta imporre sullo spirito libero della Grecia e di Roma. L’uffizio di Sommo Pontefice, che dal tempo di Numa fino ad Augusto s’era sempre esercitato da uno dei più eminenti Senatori, restò finalmente unito all’Imperial dignità. Il primo Magistrato dello Stato, ogni volta che la superstizione o la politica lo richiedeva, faceva in persona le funzioni sacerdotali2; nè tro-

  1. Vedi l’Epist. d’Osio presso Atanasio vol. I. p. 840. La pubblica rimostranza, che Osio fu costretto d’indirizzare al figlio, conteneva i medesimi principj di governo Ecclesiastico e Civile, ch’esso aveva secretamente instillati nella mente del padre.
  2. Il Sig. della Bastia (Mem. de l’Acad. de Inscr. T. XV. p. 386) ha evidentemente provato, che Augusto, e i suoi