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64 storia della decadenza

che l’impunità segreta sarebbe stata meno perniciosa del pubblico scandalo, ed il Concilio Niceno restò edificato da quella sua pubblica dichiarazione, che s’egli avesse sorpreso un Vescovo in adulterio, avrebbe gettato il proprio imperial manto sopra del reo. In secondo luogo, la domestica giurisdizione de’ Vescovi era nel tempo stesso un privilegio ed un freno dell’ordine Ecclesiastico, le cause civili del quale potevano decentemente sottrarsi alla cognizione d’un giudice secolare. Le minori loro colpe non erano esposte alla vergogna d’un pubblico processo o gastigo; e s’imponeva dal moderato rigore de’ Vescovi quella specie di mite correzione, che i teneri figli posson ricevere da’ loro padri o istruttori. Ma se il cherico diveniva reo d’alcun delitto, che non si potesse abbastanza purgare colla degradazione dal posto onorevole e vantaggioso che aveva in quell’ora, il Magistrato Romano, senza riguardo veruno all’Ecclesiastiche immunità, adoperava la spada della giustizia. In terzo luogo, venne da una positiva legge ratificato l’arbitrio de’ Vescovi, e fu ordinato a’ Giudici d’eseguire senza dilazione o appello i decreti Episcopali, la validità de’ quali non si era sin allora appoggiata che al consenso delle parti. La conversione de’ Magistrati medesimi e di tutto l’Impero potè appoco appoco allontanare i timori e gli scrupoli dei Cristiani. Ma essi ricorrevan sempre al tribunale dei Vescovi, de’ quali stimavano l’integrità e la dottrina; ed il venerabile Agostino aveva la soddisfazione di dolersi che venivano continuamente interrotte le sue spirituali funzioni dall’odioso travaglio di decidere il diritto o il possesso d’argento e d’oro, di terreni e di bestiami. In quarto luogo, fu trasferito l’antico pri-