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i diritti dell’umanità. Due particolari circostanze, per altro, posson servire a provare che lo spirito di Costantino non era interamente corrotto dallo zelo e dal bigottismo. Avanti di condannare i Manichei e le Sette ad essi aderenti, esaminar volle diligentemente la natura de religiosi loro principj. Siccome diffidava dell’imparzialità de’ suoi consiglieri Ecclesiastici, diede tal delicata commissione ad un Magistrato civile, di cui egli giustamente stimava la moderazione e il sapere, e probabilmente ne ignorava il venale carattere1. Tosto restò l’Imperatore convinto, che aveva con troppa fretta proscritta l’ortodossa fede e gli esemplari costumi de’ Novaziani, che dissentivano dalla Chiesa in alcuni articoli di disciplina, i quali forse non erano essenziali per l’eterna salute. Onde con un editto particolare gli esentò dalle pene generali della legge2; compartì loro la facoltà di erigere una Chiesa in Costantinopoli, rispettò i miracoli de’ loro Santi; invitò al Concilio di Nicea il loro Vescovo Acesio; e pose gentilmente in ridicolo le rigorose opinioni della sua Setta con un famigliar motto, che dalla bocca d’un Sovrano si dovè ricevere con applauso e gratitudine3.

  1. Constantinus enim cum limatius superstitionum quaereret sectas Manichaeorum et similium etc. Ammian. XV. 15. Strategio, che da questa commissione prese il soprannome di Musoniano, era un Cristiano della Setta d’Arrio. Esso intervenne come uno de’ Conti al Concilio di Sardi. Libanio loda la sua dolcezza e prudenza. Vales ad d. loc. Ammian.
  2. Cod. Teod. (l. XVI. Tit. V. leg. 2). Siccome nel Codice Teodosiano non si trova inserita la legge generale, egli è probabile che nell’anno 438 fosser già estinte le Sette nella medesima condannate.
  3. Sozomeno (l. I. c. 22.) Socrate (l. I. c. 10). Si è so-