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42 storia della decadenza

per ritrattarsi e dimostrare pentimento, e di questo decreto1 illegale e precipitato, commise l’esecuzione al suo avversario. Ma nel mentre che il patriarca d’Alessandria scagliava i fulmini celesti, lasciava travedere gli errori e le passioni d’un mortale; ed oggi ancora i suoi dodici anatemi2 mettono a tortura la scrupolosa sommessione degli Ortodossi, i quali vogliono serbar venerazione alla memoria d’un Santo, senza mancare alla fedeltà dovuta ai decreti del Concilio di Calcedonia. Quelle ardite proposizioni mantengono una tinta indelebile dell’eresia degli Apolinaristi, mentre le dichiarazioni serie e per avventura sincere di Nestorio hanno satisfatto a quei teologi del tempo nostro, che sono per sapere e per imparzialità i più segnalati3.

  1. Il decreto del Papa Celestino non fu illegale, perchè poteva assumere il giudizio intorno a un domma (che se non rimanesse fermo, non esisterebbe più rivelazione, nè religione cristiana, nella parte dommatica), e poi giudicò unitamente al suo Concilio provinciale de’ Vescovi; e cotale giudizio non fece che combinare con quello che poco dopo diede il Concilio generale III, e d’Efeso I; non fu neppure precipitato, perchè Celestino esaminò la materia, e nel giudicare concorse il suo Concilio provinciale di cui era particolarmente il Capo. (Nota di N. N.)
  2. Concil., t. III, p. 943. Mai non furono approvati direttamente dalla Chiesa; (Tillemont, Mém. ecclés., XIV, 368-372) e quasi mi fan compassione le convulsioni di rabbia e di sofisma, da cui sembra agitato Petavio nel sesto libro dei suoi Dogmata theologica.
  3. Posso citare il giudizioso Basnagio (ad. t. I, Variar. Lection. Canisii in praefat., c. 2, p. 11-23) e La Croze, dotto universale (Christianisme des Indes, t. I, p. 16-20, de l’Ethiopie, p. 26, 27; Thesaur. epist. p. 176, ec., 283‐