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stata, egli avea segnalato il suo zelo per l’onore del Cristianesimo; concesse dunque ai suoi sudditi il privilegio che aveva assunto per se medesimo; ed essi accettar potevano con gratitudine e con fiducia la general tolleranza, permessa da un Principe dominato dalle passioni, ma incapace di timore o di simulazione1. I Pagani, gli Ebrei e tutte le varie Sette, che ammettevano l’autorità divina di Cristo, eran protetti dalle leggi contro il potere arbitrario o il popolare insulto; nè ci aveva specie alcuna di culto che fosse proibita da Valentiniano, eccettuate quelle segrete e ree pratiche, le quali abusavano del nome di religione per cuoprir gli oscuri disegni del vizio e del disordine. L’arte magica, siccome si puniva più crudelmente, così veniva proscritta con più rigore; ma l’Imperatore adottò una formal distinzione per protegger gli antichi metodi di divinazione approvati dal Senato, ed esercitati dagli Aruspici Toscani. Col consenso dei Pagani più ragionevoli avea condannato la licenza dei sacrifizi notturni; ma immediatamente ammesso l’istanza di Pretestato Proconsole dell’Acaia, il quale rappresentò che la vita dei Greci sarebbe divenuta misera e disgustosa, qualora fossero essi restati privi dell’inestimabil vantaggio dei misteri Eleu-

  1. Testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae: quibus unicuique quod animo imbibisset colendi libera facultas tributa est. Cod. Teodos. lib. IX. Tit. XVI. leg. 9. A questa dichiarazione di Valentiniano possiamo aggiungere le varie testimonianze di Ammiano (XXX. 9), di Zosimo (lib. IV. p. 204.) e di Sozomeno (l. VI. c. 7. 27). Il Baronio sarebbe naturalmente indotto a biasimare questa ragionevole tolleranza: Annal. Eccl. an. 370. num. 129. 132. an. 375. n. 3. 4.