Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano VIII.djvu/165

Da Wikisource.

dell'impero romano cap. xliv. 161

CAPITOLO XLIV.

Idea della Giurisprudenza Romana. Leggi dei Re. Dodici Tavole dei Decemviri. Leggi del Popolo. Decreti del Senato. Editti dei Magistrati e degl'Imperatori. Autorità dei Giureconsulti. Codice, Pandette, Novelle, ed Instituta di Giustiniano: I. Diritto delle Persone. II. Diritto delle cose. III. Ingiurie ed Azioni private. IV. Delitti e Pene.

Stritolati nella polvere sono i varj titoli delle vittorie di Giustiniano: ma il nome del legislatore vive inscritto sopra un nobile e perpetuo monumento. Sotto il Regno e per cura di lui, la Giurisprudenza civile fu ordinata e raccolta nelle immortali opere del Codice, delle Pandette, e della Instituta1. La ragione pubblica dei Romani tacitamente o studiosamente si trasfuse nelle instituzioni domestiche dell’Europa2, e le leggi di Giustiniano tutt’or riscuotono il

  1. I legisti de’ tempi barbari hanno stabilito un metodo assurdo ed inintelligibile di citare le leggi romane; e l’abitudine lo ha perpetuato. Allorchè si riferiscono al Codice, alle Pandette ed alla Instituta, essi non marcano il numero del libro, ma soltanto quello della legge; e si accontentano di riportare le prime parole del titolo di cui la stessa legge fa parte, mentre di tali titoli se ne contano più di mille. Ludewig (vit. Justin. p. 268) fa voti perchè si scuota questo giogo pedantesco, ed io ho osato adottare il semplice e ragionevole metodo di citare il libro, il titolo e la legge.
  2. L’Alemagna, la Boemia, l’Ungheria, la Polonia e la Scozia le hanno adottate come la legge o la ragion comune: in Francia, in Italia ecc. esse ottengono un’influenza diretta