Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano XI.djvu/381

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dell'impero romano cap. lviii 375

rimostranze e coll’armi i diritti; e divulgando coraggiosamente l’innocenza dell’oppresso e le ingiurie che aveva sofferte, chiedeano gli fossero restituiti i beni e la libertà; in caso di negata giustizia, il servigio lor ricusavano, liberavano dal carcere il proprio fratello; infine, per difenderlo, adoperavano tutte le vie di forza, che però in diretto modo non offendessero la persona del signore immediato, sempre sacro ai medesimi1. Gli avvocati della Corte pompeggiavano di destrezza e facondia nelle aringhe, o comparissero siccome attori, o si difendessero; ma l’uso del duello giudiziario, il più delle volte, veniva in luogo di argomenti e di prove. In molte occasioni le Assise di Gerusalemme ammetteano questa barbara costumanza, che sol lentamente le leggi e le nuove consuetudini dell’Europa hanno abolita.

Al combattimento giudiziario si facea luogo in tutte quelle cause criminali, ove della perdita della vita, di un membro, o dell’onore decider doveasi, e in tutte quelle pretensioni civili allor quando la cosa contrastata pareggiava, o oltrepassava il valore di un marco d’argento. Sembra che nelle cause criminali l’inchiesta del combattimento appartenesse al-

  1. Entre seignor et homme ne n’a que la foi .... mais tant que l’homme doit à son seignor révérence en toutes choses (c. 206), tous les hommes du dit royaume sont, par ladite Assise, tenus les uns aux autres ....: et en celle manière que le seignor mette main, ou fasse mettre au corps ou au fié d’aucun d’yaux sans esgard et sans connoissance de court, que tous les autres doivent venir devant le seignor, etc. (cap. 212). Le lor rimostranze scritte in uno stile nobile e semplice, offrono le forme caratteristiche della libertà.