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fiume (in illis scilicet locis, ubi Ecclesia ex ulraque fluminis tenet parte). E similmente che l'Imperatore concede bensì il diritto di caccia ed ogni altra cosa, ma solo di quelle, che spettanti alla parte pubblica possono esigersi dallo stesso Comitato (et cum venationibus seu omnibus rebus, quae ad publicam partem ex eodem Comitatulo exigi possunt). E da ultimo l'Imperatore, oltre le dette regalìe, gli concede senza limite alcuno ogni diritto di entrata, che apparteneva ad esso Contado (cum omnibus functionibus, quae in ipso Comitatulo publicae parti pertinent). Si rileva dunque da questo che altri possessori di terre e fondi vi aveano allora nell'Ossola, che godevano di simiglianti diritti, esenti od immuni da ogni qualsiasi prestazione; e che i diritti di pesca sul fiume Toce e di caccia erano limitati da altri che erano già anteriormente in possesso di tal privilegio posti a confini di esso Comitatolo; d'onde si trae, se non erro, che non tutta l'Ossola, ma solo una parte di essa fu conceduta allora alla Chiesa di Novara.

E questo stesso a me pare che possa dedursi anche dalla stessa maniera, colla quale nel nostro Diploma viene descritto questo Comitatolo. Ivi è detto ch'esso è situato nella Valle Ossola (quemdam Comitatulum, qui in Valle Ausula ... adiacere dignoscitur). Una cosa che esiste in un'altra, non può essere che una parte di questa; perciò se il Comitatolo donato al Vescovo Pietro era nell'Ossola, questa di sua natura doveva essere più estesa di esso Comitatolo; chè altramente si verrebbe a dire che la parte è eguale al tutto, cioè si verrebbe a dire un'assurdità.

Mi conferma poi in questa sentenza anche un Diploma dell'anno 1033, presso lo stesso Giulini (l. c. p. 237), col quale Corrado ad istanza dell'Imperatrice Gisla sua moglie, concede al monastero di S. Pietro in Cielo d'oro in Pavia, tra le altre cose anche la corte di Vergonte col diritto di pesca nel fiume Tosa (cortem insuper, quae Vergonto dicitur, et piscarium quue est in Tauxa). È chiara da questa concessione, che il diritto di pesca accordato a questo monastero non poteva esercitarsi che entro i limiti soltanto assegnati ad essa corte e senza lesione alcuna di quelli, che aveva già sul medesimo fiume il