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IX.
Dovendo gli Ecclesiastici tanto secolari che regolari precedere i laici, nell’esercizio d’ogni cristiana virtù, ed in ispecie nell’obbedienza alle prescrizioni della Chiesa, come già loro ricordammo altra volta[1], dichiariamo che sono essi obbligati a sottoporre qualunque loro produzione, sia in nome proprio che in nome altrui, alla preventiva revisione del proprio Ordinario, od almeno di quello del luogo ove s’intende stampare la produzione stessa, e che operando altrimenti incorreranno nelle pene canoniche[2].
X.
Ricordiamo agli editori tutti la tremenda risponsabilità che si assumono nel pubblicare una produzione qualunque che possa nuocere alla religione ed alla morale, e il conto rigorosissimo che dovranno rendere a Dio di tutto il male che possa derivarne al prossimo sì di presente che in avvenire. Per conseguenza li esortiamo e scongiuriamo a voler presentare i loro scritti alla revisione ecclesiastica, non solo quando si tratti di Bibbie, di Catechismi, di libri liturgici, o di preghiere, ma