Pagina:In adempimento del gravissimo dovere.pdf/9

Da Wikisource.
 
(9)
 


IX.

Dovendo gli Ecclesiastici tanto secolari che regolari precedere i laici, nell’esercizio d’ogni cristiana virtù, ed in ispecie nell’obbedienza alle prescrizioni della Chiesa, come già loro ricordammo altra volta[1], dichiariamo che sono essi obbligati a sottoporre qualunque loro produzione, sia in nome proprio che in nome altrui, alla preventiva revisione del proprio Ordinario, od almeno di quello del luogo ove s’intende stampare la produzione stessa, e che operando altrimenti incorreranno nelle pene canoniche[2].


X.

Ricordiamo agli editori tutti la tremenda risponsabilità che si assumono nel pubblicare una produzione qualunque che possa nuocere alla religione ed alla morale, e il conto rigorosissimo che dovranno rendere a Dio di tutto il male che possa derivarne al prossimo sì di presente che in avvenire. Per conseguenza li esortiamo e scongiuriamo a voler presentare i loro scritti alla revisione ecclesiastica, non solo quando si tratti di Bibbie, di Catechismi, di libri liturgici, o di preghiere, ma

  1. Pastorale latina de’ Vescovi della Provincia torinese, pag. 8.
  2. Reg. 10 dell’Indice ed il disposto del Concilio Lateranese.