Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/118

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introduzione 115

sta ultima, come propria di loro. L’amministrazione dei beni appartenenti al Comune, spettava al Pater o Curator civitatis, che rivestiva la più onorifica fra le altre dignità municipali. Eletto prima dall’Imperatore, dopo Giustiniano lo fu dal Vescovo insieme coi possidenti più doviziosi e coi maggiorenti. La Costituzione civica fu nel quarto secolo arricchita da un altro impiego, quello dei Defensores Civitatum o Plebis. Costoro dovevano proteggere i loro concittadini dalle concussioni dei Governatori, e degli esattori delle imposizioni. Erano scelti tra gli abitanti del Municipio, senza bisogno che fossero Decurioni; erano confermati dall’Imperatore o dal Prefetto del Pretorio; duravano in officio, prima 5, più tardi 2 anni. Ebbero competenze criminali limitate, e giurisdizione civile, per gli affari di un merito non superiore ai 300 Scudi di oro. Ancora si riscontra in questa epoca, un simulacro di ordinamento provinciale; i Notabili di una Provincia, ed anche di una Diocesi, hanno il diritto di adunarsi (concilia) per discutere dei bisogni del paese, e farli conoscere all’Imperatore, previo per altro il permesso del Prefetto del Pretorio.


CAPITOLO II.

Fonti del Diritto.

A) Avanti il sesto Secolo

(a) Diritto Antico.

§. 166 Lo scadimento del Diritto Romano comincia a manifestarsi in maniera palese con l’opera Legislativa degli Imperatori, che ressero le diverse parti dell’Impero: giunge al suo colmo quando il Diritto viene rinchiuso in compilazioni officiali, rivestite del carattere di Legge. Dopo Costantino, gli Imperatori regolavano a loro senno la Legislazione, ma per qualche tempo ancora ne rispettarono i fondamenti; e se ne occuparono principalmente per facilitarne l’applicazione ai bisogni