Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/121

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118 introduzione

sopra un Manoscritto, che andò smarrito. È stato ristampato a Bonn nel Corp. jur. civ. antejust.

Ma queste compilazioni delle diverse opinioni dei Giureconsulti sopra punti litigiosi, questi dottrinali insomma, come oggi gli chiamerebbero i nostri pratici, non conciliavano le opinioni diverse; e rimaneva sempre la grande difficoltà di scegliere fra esse.

§. 169. Fu allora, che gli Imperatori reputarono ben fatto di regolare con disposizioni Legislative l’uso che si doveva fare delle opere dei Giureconsulti Classici, e di fissare l’autorità che si doveva attribuire alle loro opinioni. Di già Costantino aveva pubblicato due Costituzioni, con l’una delle quali (dell’anno 321) tolse ogni valore alle Note, che Paolo ed Ulpiano avevano fatto a Papiniano, in cui spesso confutandolo, avevano aumentato le ambagi dei Causidici e dei Decidenti; e con l’altra (dell’anno 327), volendo mostrare il suo rispetto per tutti gli altri lavori di Paolo e specialmente per le sue Sententiæ, che nell’Occidente godevano di credito graditissimo, espressamente confermò l’autorità di tutte le opere di lui, all’infuori di quella contemplata dalla sua Costituzione antecedente.

§. 170. Il passo più importante in questa falsa e vergognosa strada, per la quale gli Imperatori avevano incamminato i Pratici, fu fatto per opera di una Costituzione di Teodosio II e di Valentiniano III, la quale comunemente chiamasi Legge delle Citazioni, o Legge Citatoria. Era invalso assai prima di questa Costituzione l’uso di limitarsi a studiare e citare un certo numero di libri, che pel contenuto e per la forma meglio si addicevano alle condizioni dei tempi e specialmente quei libri che servendo all’insegnamento nelle scuole si trovavano per le mani di tutti. E nelle Scuole pubbliche, gli Studj si cominciavano con le Istituzioni di Gajo, poi si faceva percorrere agli alunni i Commentarj di Ulpiano e di Paolo all’Editto; in seguito i Responsa e le Quæstiones di Paolo; finalmente gli scritti di Papiniano, che era reputato il principe dei Giureconsulti, venivano studiati insieme con quelli di Modestino, l’ultimo e così il più recente dei Giureconsulti Classici. Le opere di