Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/125

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122 introduzione

primi 5 libri è seguito l’ordinamento dell’Editto, dal sesto libro fino all’ottavo, occorrono disposizioni del Diritto Amministrativo e Costituzionale; il libro nono è relativo al Diritto Penale; il decimo e l’undecimo riguardano le Finanze e la Procedura, i seguenti fino al sedicesimo l’Amministrazione delle Città e dei Corpi Morali, il sedicesimo concerne la Religione. Al principiare del secolo nostro si conoscevano i primi 5 libri e mezzo del Codice Teodosiano, unicamente per l’estratto che dei medesimi riscontrasi nella legge Romana dei Visigoti; da metà del sesto fino al sedicesimo per manoscritti genuini più o meno completi, adoperati dal Tilius (Du Tillet) e dal Cujacio. Fu questo il Codice Teodosiano, sul quale il Gotofredo scrisse un eccellente Commentario in 6 volumi in fol. (1665) aumentato e corretto dal Ritter professore a Wittemberg. Ma nel 1817, il Peyron scuoprì nel Museo Reale di Torino in un palinsesto, novantanove Costituzioni non alterate, che appartengono ai primi sei libri, e le pubblicò a Torino nel 1824. Nello stesso anno, Clossius pubblicò altre Costituzioni parimente non alterate, che egli trovò nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, le quali si riferiscono alla pubblicazione del Codice, od appartengono al 1° libro. L’Haenel fece una magnifica edizione del Codice Teodosiano, per queste scoperte così migliorato, destinata al Corpus Juris Civilis Antejust. di Bonn; essa è superiore per critica e comprensione a tutte le altre; non escluse quelle del Puggé (Bonn 1825), e del Wenck (Lipsia 1825).

§. 176. Il Codice Teodosiano era inteso a stabilire l’unità nella Legislazione, ma come avviene di qualunque Codice, lungi dall’arrestare l’attività Legislativa, l’eccitò; ed un gran numero di nuove Costituzioni per schiarire, completare, migliorare il Codice furono promulgate dagli Imperatori di Oriente e di Occidente. Essi, giusta l’accordo fra loro fatto, se le spedivano a vicenda perchè l’uno elevasse presso i proprj popoli, quelle dell’altro al grado di legge, lochè non fu fatto prontamente, nè sempre in Oriente. Queste: Novæ Constitutiones furono dette anche Novellæ. Ne abbiamo 35 di Teodo-