Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/13

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10 introduzione

poli fa essa pure questa separazione. Così a modo di esempio, si sogliono distinguere le leggi civili private che regolano gli affari di diritto fra i cittadini non commercianti, da quelle che regolano i negozi giuridici fra i commercianti; ed in Toscana abbiamo un Codice Commerciale distinto e separato dalle Leggi Civili; quindi sorge la distinzione del diritto privato o civile, in diritto civile propriamente detto, in contrapposto al diritto Commerciale; distinzione a vero dire fondata più presto sopra una ragione di metodo, che sopra una reale opposizione di principj.

B) Il Diritto Pubblico Interno comprende:

1. Il Diritto Politico o Costituzionale.
2. Il Diritto Amministrativo.
3. Il Diritto Criminale.
4. Il Diritto di Procedura.

1. Il diritto politico, o costituzionale regola la forma di Governo, ossia la costituzione dello Stato, vale a dire le relazioni fra il potere Sovrano ed i sudditi. Determina in chi è riposto lo esercizio del potere; se, e qual parte vi abbiano i cittadini; a quali norme quest’esercizio è sottoposto; ed in qualche Stato, con quali combinazioni il rispetto e la osservanza di quelle norme sono guarentiti.

2. Il Diritto amministrativo è quello che organizza e regola l’azione del Potere esecutivo.

3. Il Diritto criminale appartiene anch’esso al diritto pubblico interno, perchè esso è la collezione di tutte le leggi esistenti in uno Stato, intese a conseguire la conservazione dell’ordine interno del medesimo. Il diritto di comminare una pena, di giudicare, di punire suppone necessariamente superiorità per una parte, inferiorità per l’altra; laonde relazione fra potere sovrano e sudditi.

4. Il Diritto di procedura è quella parte del diritto, che contiene le regole in vigore in uno Stato, risguardanti il modo di procedere in giudizio. Governa in primo luogo l’ordinamento dei Tribunali che esistono nel paese, considerati quanto alla loro gerarchia, ossia quanto ai loro diversi gradi o istanze, quan-