Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/134

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introduzione 131

detta Institutiones, e fu modellata principalmente sulle Istituzioni di Gajo; ma per comporla, anche altri libri dello stesso genere e di diversi autori, furono consultati; vi furono inserite tutte le variazioni, che al Diritto Antico avevano arrecato le Costituzioni; fu divisa in 4 libri, ogni libro fu suddiviso in titoli, ogni titol oin paragrafi. Le Istituzioni hanno il doppio carattere di libro didascalico, giacchè furono compilate per l’insegnamento, e di legge, perchè di forza legislativa furono rivestite. Esse furono pubblicate il 24 Novembre 533, un mese avanti delle Pandette, ma divennero Legge il giorno stesso delle Pandette, cioè il 30 Dicembre 533.

§. 186. Con queste 4 opere, fu compiuta la Riforma della Legislazione. All’Jus fu sostituito il Digesto, alla Leges il Codice; e le Istituzioni furono di istradamento all’uno ed all’altro. Di queste tre nuove fonti di Legislazione, fu imposto lo studio nelle Scuole pubbliche di Diritto, che adesso erano solianto a Costantinopoli, a Roma, ed a Berito. In cinque anni dovevano compiersi gli studii giuridici. Il primo anno gli scolari, ora detti Justinianisti, dovevano studiare le Istituzioni, e la prima delle 7 parti, nelle quali erano stati divise le Pandette; il secondo anno, (e si chiamavano edictales, come in antico) studiavano la seconda parte delle Pandette, più alcuni libri staccati dalla terza e quinta parte. Nel terzo anno gli alunni (sotto il nome di Papinianisti) compivano lo studio della terza parte, e di porzione della quarta; nel quarto anno finivano di studiare la quarta parte; e si occupavano della quinta. Nell’ultimo anno leggevano da se la sesta e settima parte delle Pandette, e le Costituzioni Imperiali, senza bisogno di assistere alle recitazioni ed esposizioni dei Professori.

(Codex repetita Prælectionis)

§. 187. Frattanto era un lamento generale, che l’antico Codice dell’anno 529, non fosse più a livello dei progressi della Legislazione; ed in vero mancavano in esso le quinguaginta Decisiones, delle quali parlammo poco sopra, ed in molti punti discordava dalle Pandette e dalle Istituzioni, le quali con-