Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/136

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introduzione 133

parti della sua grande Collezione, ne permise soltanto delle traduzioni letterali, e dei sommarj pei diversi titoli.

(Novelle)

§ 189. L’attività legislativa di Giustiniano non si quietò per tutto questo; anzi dall’anno 535 finò alla sua morte, che avvenne nel 565, pubblicò molte Costituzioni nuove, alcune delle quali relative all’amministrazione dello Stato ed a materie Ecclesiastiche, altre al Diritto Privato, in molte delle cui istituzioni arrecarono cambiamenti importanti. Quieste nuove Costituzioni fufono scrittè parte in Latino, e parte in Greco, e furono chiamate Novellæ Constitutiones o Novellæ. L’Imperatore non ne fece una raccolta officiale, ma i privati le riuniro, e poco dopo la sua morte fu fatta una Collezione di 168 novelle Greche, delle quali per altro, sole 154 sono di lui, le altre appartengono ai suoi successori Giustino II e Tiberio II.

§. 190. I cultori del Diritto Romano posteriori a Giustiniano, non riscontrarono la rigorosa uniformità e la corrispondenza dei principj giuridici in tutta la sua Legislazione, che Egli si lusingava di avere raggiunto. Trovarono invece non poche contradizioni, per conciliare le quali tentarono stabilire delle Regole. E fu detto, che in caso di cotali antimonìe si dovesse esaminare la data delle disposizioni inconciliabili, ed applicare la regola generale: che il Diritto posteriore deroga all’anteriore. Per questa regola, le Novelle debbono essere preferite al Codice, ed il Codice alle Pandette ed alle Istituzioni. Ma fra le Pandette e le Istituzioni, è difficile decidere quale di queste dide compilazioni debba meritare la preferenza, perchè l’Imperatore diede alle medesime, forza di legge nel giorno stesso. Tuttavia possiamo dire:

a) Che le Costituzioni dovranno essere preferite alle Pandette, quando resulti probabile che Giustiniano volesse mutare con le Istituzioni, una qualche disposizione già esistente nelle Pandette.