Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/184

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mente (injusta servitus ), tutto chò venga manomesso dal suo padrone putativo, non per questo assume il carattere di liberto; è ingenuo perchè non ha mai cessato per giustizia di essere libero; ed una manomissione non necessaria, non ha effetto alcuno pregiudicevole per lui (Istit. § 1. de Ingenuis I, 4.). Questa è la ragione per la quale nel definire i Libertini, si dicono essere: qui ex justa Servitute manumissi sunt.

§. 29. Nel comune linguaggio si adoperano le due parole: Liberto e Libertino come sinonimi; teoricamente per altro, non sono tali; avvegnaché la voce Libertinus esprima la nuova condizione della persona prosciolta dalla Servitù, e la voce Libertus indichi il Servo prosciolto dalla Servitù, ma di fronte al padrone che lo ha manomesso. Chi proscioglie un Servo dalla Servitù dicesi Patrono (Patronus), l’atto col quale quel proscioglimento si opera dicesi Manomissione, Manumissio, voce composta dalle due: missio e manus; il Servo per Diritto Romano è sub manu domini, cioè nel potere del suo padrone nella dominica o herilis potestas; l’atto che lo dimette da quella manus, chiamasi per questo manumissio. Vedremo altrove come la parola manus, adoperata qui nel significato suo più generico di potere, potestà, avesse un significato speciale, nel quale indicava la potestà, il potere del marito sulla moglie.

§. 30 I Libertini erano nel Diritto Romano in tre condizioni diverse; potevano cioè essere: Cittadini Romani, Latini, e Peregrini Deditizj (Vedi Gajo I, 12.), come spiegheremo parlando delle Manomissioni.

a) Il Libertino, sebbene cittadino Romano, conservava la macchia della sua passata Servitù, macchia che sebbene leggiera (levis nota) non spariva pel suo mutamento di condizione; onde gli era impedito di ottare alle più dignitose magistrature dello Stato; e gli era vietato, nei tempi primitivi di contrarre nozze con qualunque Ingenuo, e con un Senatore, o con persona appartenente a famiglia Senatoria (Ulp. Reg. XIII, 4.- fr. 44. prim. Dig. de ritu nupt XXIII, 2.) - Pel Libertino non si reputava indecoroso esercitare arti ed industrie e commerci, che l’ingenuo avrebbe reputati disdicevoli; esercitare i quali