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246 condizioni delle manomissioni

tendimento di sottrarre lo schiavo ad una inquisizione per delitto (fr. 8. Dig. §. 3. de manum. XL. 4. - fr. 9, 12, 44. Big. qui et a quib. XL, 9. - fr. 12 Dig. de manum XL, 1).

3.º La lex Ælia Sentia ordinò, che il servo il quale non aveva compiuto i 30 anni, se voleva divenire oltre che libero anche cittadino, dovesse essere manomesso per vindictam, apud consilium, justa causa probata. Lo schiavo che fosse stato manomesso in spreto di questa disposizione legislativa, prima della lex Junia Norbana, godeva di una libertà di fatto, ma non diveniva libero giuridicamente; dopo la lex Junia divenne Latino Juniano (Gajo I, 18, 21. - Ulp. I, 12. - Istit. Imp. § 4. qui et a quib I; 6). Giustiniano tolse ogni importanza all’età del servo manomesso (cost. 2. Cod. comm. de manum. VII, 45).

4.º Il servo, che durante la sua schiavitù, aveva dovuto espiare delle pene corporali in conseguenza di un Delitto, non acquistava che la sola libertà, qualunque fosse stata la manomissione adoperata per liberarlo, ed era nella condizione dei Peregrini Deditizj. Non poteva abitare in Roma e nel circondario dentro le 100 miglia, sotto pena di divenire schiavo Populi Romani, non aveva la possibilità di acquistare mai la cittadinanza Romana (Gajo I, 43, 45. - Ulp. I, 11. - Paolo IV, 43,2,8. - Ist. Imp. § 3. de libertinis. I 5.). Giustiniano abolì espressamente siffatta disposizione, che si dipartiva anch’essa dalla legge Ælia, Sentia, la quale ai tempi di lui in questa parte era già andata in disuso (Cod. de dedititia Ubertate tollenda VII, 5).

§. 100. Per la legislazione Giustinianea, delle disposizioni della legge Ælia Sentia l’unica che rimanga in vigore, è quella che annulla le manomissioni fatte in frode dei creditori; per questa legislazione medesima, essendo stata abolita la Latinità, si può asserire: che in Gius Nuovo ogni manomissione conferisce al servo, insieme libertà e cittadinanza (Ist. §. 3, qui et a quib. I, 6. - Cod. Tit. de dedititia libertate tollenda VII, 5 - Tit. de latina libertate tollenda VII, 6).