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22 introduzione

nicipj retti da Statuti Particolari, nel silenzio dei quali si ricorreva al Diritto Romano, come a Diritto Comune.

Il Diritto Romano ha anche oggi questa dignità di Diritto Comune presso quasi tutti i popoli Civili, i quali ad esso ricorrono nel silenzio delle Patrie Legislazioni, come a ragione scritta.


Sezione 2.ª

idee dei giureconsulti romani sul diritto, sulla giustizia e sulle distinzioni principali del diritto.

Ist. Lib. I. Tit. I De Justitia et Jure — Lib I. Tit. II. De Jure Naturali Gentium et Civili. — Dig. Lib. I. Tit. I. De Justitia et Jure.

§. 24. La parola, che i Romani adoperavano ad esprimere ciò che noi esprimiamo con la parola Diritto, è la parola Jus, voce sincopata che deriva da Jussum comando, ordine, regola generalmente prescritta, cioè a dire Legge.

Laonde il Diritto non era per i Romani, da primo, se non che un Ordine imperioso. E bene questo significato etimologico della parola si addice all’indole primitiva del Diritto in Roma.

Formula tecnica e rigorosa, arme aristocratica, il Diritto non doveva nè poteva essere espresso, se non che con una parola che suonasse il comando, l’ordine inflessibile del potere; con una voce che appellasse non alla ragione, ma alla autorità.

Ed è notevole, che le lingue moderne abbiano usato una parola certamente di differente derivazione. Infatti le voci Diritto degli Italiani, Droit dei Francesi, Right degli Inglesi, Recht dei Tedeschi e via discorrendo, hanno tutte la stessa radice, ma ben diversa, e distinta dalla radice della parola Jus.

Ai popoli moderni pare repugnasse, usare a significare il Diritto una parola, che implica Comando. Ma anche in Roma, nell’epoca classica della Legislazione, i Giureconsulti tali ci danno definizioni del Diritto, che chiaro addimostrano quanto si fossero dilungati dal significato etimologico della parola Jus.