Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/49

Da Wikisource.
46 introduzione

Statuto fondamentale dello Stato. Il resultamento dei lavori di costoro, furono dieci Tavole che pubblicarono; le quali essendo sembrate in qualche parte manchevoli e difettose, l’anno di poi, furono accresciute di altre due Tavole compilate da dei nuovi Decemviri, fra’ quali cinque erano Plebei. In questa guisa, 304 anni dopo la fondazione di Roma, ebbe vita quella famosa Legislazione, che fu detta delle XII Tavole.

CAPITOLO II.

fonti del diritto

In questo periodo primo, furono:

§. 61. A) La Consuetudine, i Costumi (mores majorum)

§. 62. B) Le Leggi Regie, votate dal popolo sulla proposizione de’ Re, delle quali pochi avanzi sono giunti fino a noi, e tutti risguardanti il Culto e la Religione. Pomponio narra che uu Papirio o Papisio, Pontefice vissuto ai tempi di Tarquinio il Superbo, riunì queste Leggi Regie in una Collezione, che ebbe nome di Jus Papirianum, la quale è da ritenere che avesse autorità e credito, perocchè sappiamo che sullo ultimo scorcio della Repubblica fu commentata dal chiaro Giureconsulto Gravio Flacco. Nel Secolo XVI. fu creduto, che le Leggi di Romolo fossero state ritrovate scritte nella loro Tavola originale, la quale dal nome del preteso inventore, fu chiamata Tabula Marliani; ma quella Tavola era in effetto, una ricostruzione tutta congetturale delle Leggi Regie e del Gius Papiriano, opera di Marliano, che a compilarla si era valso delle indicazioni sulle Leggi Regie, trovate negli antichi Scrittori.

§. 63. C) La Legge delle XII. Tavole è il fonte più importante del Diritto in questi tempi. Le otto prime Tavole risguardavano la Procedura, il Diritto Privato, ed il Diritto Criminale; la nona, il Diritto Pubblico; la Decima, il Diritto Sacro; le due ultime erano un Supplemento alle dieci prime. Fu disputato se fossero di avorio, di querce o di bronzo; sappiamo per certo