Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/73

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70 introduzione

scussione terminava al pronunziarsi della parola: Discedite, udita la quale i cittadini si recavano al respettivo posto per votare. Ognuno di essi aveva due tavolette; sull’una stavano le due letter U, R iniziali delle parole uti rogas, sull’altra la lettera A, iniziale della parola Antiquo, (antiqua probo.) Quella prima era il voto favorevole, questa seconda il contrario. Adottato il progetto di legge, dicevasi lex jussa. Il popolo votava sulle leggi, ma proposte in una forma generale e compendiosa; lo svolgimento delle medesime, il loro disteso legale non era obietto di discussione nè di deliberazione della assemblea, sibbene era opera e cura del Magistrato che le aveva proposte. E questo disteso era esatto e preciso, ed indicava in che relazione la nuova legge stava con l’antica. Su questo proposito usavano i Romani alcune espressioni tecniche, che Ulpiano riferisce (Fragm. Lib. Reg. Sing. Prin. §. 3.) Abrogare, significa abolire intieramente una legge anteriore. Derogare, abolirla in parte, Subrogare, aggiungerle una qualche cosa, Obrogare, modificarla in qualche parte. Una lex Cecilia Didia (656) proibì le leges saturæ; in questo modo chiamavansi quei progetti di leggi, contenenti disposizioni eterogenee; i quali venivano in cotal guisa artificiosamente redatti e presentati, affinchè il popolo, il quale era astretto a votare sull’insieme del progetto, e non poteva scinderlo; per far passare quelle disposizioni della legge che esso desiderava, tollerasse che ne passassero insieme altre, a lui meno che gradite. Le leggi erano per ordinario divise in Capitoli, e terminavano con una sanzione penale contro chiunque ne contravvenisse al disposto (leges sacratæ.) L’atto contrario ad una legge, generalmente era dalla legge stessa dichiarato nullo. Allora la legge dicevasi perfecta. Se la legge non conteneva la dichiarazione di nullità, dicevasi imperfecta; se conteneva soltanto la minaccia di una pena, ma non la dichiarazione della prefata nullità, chiamavasi minus quam perfecta (Vedi Ulp. l. cit. §. 2.). Fra le leges, che conosciamo, più sono quelle che si riferiscono al Diritto pubblico, che al privato; nessuna ha l’importanza, nè la comprensione della legge Decemvirale, chè anzi sono tutte sopra singoli argomenti. Le leggi