Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/77

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74 introduzione

cezioni, prescrissero delle garanzìe (cautiones), ordinarono delle immissioni in possesso (missiones in bona), diedero il possesso dei beni (bonorum possessiones), accordarono delle restituzioni in intiero (in integrum restitutiones), fecero dei Decreti (interdicta). Nell’esposizione dommatica delle istituzioni, spiegheremo queste diverse manifestazioni dell’attività pretoria. ― L’Editto dei Pretori, che più conferì alla modificazione del Diritto Romano antico, fu quello dei Pretori di Roma (edictum urbanum o urbicum). I Pretori delle Provincie seguitavano nel loro Editto (edictum provinciale) i principj dell’Editto urbano. Importanza quanto al Diritto Privato ebbero, dopo gli Editti dei Pretori, gli Editti degli Edili Curuli (jus ædilicium).

D) Responsa Prudentum

§. 117. L’applicazione pratica del Diritto è causa costante di controversie; il principio più semplice non è sempre il più facile ad applicarsi, per la complicanza di certi fatti, o pel loro carattere spesso malamente qualificabile. La legge procede per formule generali, non può espressamente comprendere tutti i casi, alcuni sfuggono sempre alla sua parola; estenderla anche a questi col criterio della analogìa, facendo valere lo spirito della legge, ed interpetrandola, è un bisogno cui non può satisfare se non se chi è molto perito in quella. Conoscere la lettera della legge, non è saperla applicare ai casi pratici, e molto meno sapere ottenere dai Magistrati, che nelle loro Sentenze sanzionino il Diritto reclamato. Di quì deriva l’importanza delle funzioni dei Giureconsulti; ed essa fu fortemente sentita anche in Roma. In quella città i Giurisprudenti o Giurisperiti, come chiamavansi, non avevano bisogno di una matricola, di un diploma per esercitare la loro professione. Quelli che si sentivano forze per assistere nei processi i litiganti, per dare consigli o pareri, per redigere istrumenti, lo facevano. Qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant, dice Pomponio fr. 2. §. 47. Dig. De origine juris, I, 2. I principj derivanti da questa attività intellettuale dei Giureconsulti furono rispettati, come lo sono oggi le massime giurisprudenziali